BP2024 | Le leggi regionali per lo spettacolo dal vivo in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige
Con il commento di Ateatro
Il Dossier Politiche regionali per lo spettacolo dal vivo integra le analisi contenute nel volume Le politiche per lo spettacolo dal vivo tra Stato e Regioni a cura di Marina Caporale, Daniele Donati, Mimma Gallina e Fabrizio Panozzo (FrancoAngeli). Per una analisi comparata delle Leggi regionali, vedi in particolare il saggio di Mimma Gallina “Norme e politiche a confronto” (pp. 101-113).
Il Dossier BP2024 con tutte le info sulla giornata del 7 ottobre 2024
La tabella comparativa delle leggi per lo spettacolo dal vivo del Triveneto
Scarica il Quadro riassuntivo Triveneto: campi 1-3 (pdf).
Scarica il Quadro riassuntivo Triveneto: campi 4-8 (pdf).
Provincia autonoma di Bolzano
La Legge 9/2015 della Provincia autonoma di Bolzano nell’analisi di Ateatro
a cura di Ilaria Foroni
La normativa è dedicata all’intero sistema della produzione culturale. In particolare, la Provincia sostiene la produzione e partecipazione culturale, la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e l’economia creativa per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. In coerenza con la conformazione plurilinguistica del territorio trentino, la legge si concentra sui gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali. Si prevedono consulte culturali per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale, per esaminare nuovi progetti culturali e per stilare le programmazioni pluriennali, anche organizzandosi in commissioni e coinvolgendo, se necessario, organizzazioni o esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.
Dal punto di vista dello spettacolo dal vivo, la Provincia sostiene il settore avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, prestando particolare attenzione alle forme di sostegno alla domanda. La Provincia può assumere in proprio iniziative e partecipa agli Enti culturali elencati nella legge, fra cui il Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. Garantisce inoltre ai soggetti culturali senza fine di lucro del territorio vantaggi economici tramite contributi, sussidi, assegnazioni, e la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. L’acquisto, costruzione, gestione e attrezzature di spazi culturali e sale teatrali è fra le finalità principali.
La legge – unica fra tutte quelle esaminate – prevede contributi individuali (concessi anche tramite concorso) e sussidi a sostegno della formazione agli artisti; l’iscrizione a un Registro Provinciale delle artiste e degli artisti è il presupposto per accedere a tali benefici. Non sono invece previsti albi o altre forme di riconoscimento per i soggetti culturali. Infine, dal punto di vista formale, la legge declina al maschile e femminile ogni sostantivo, mostrando sensibilità alla parità di genere.
La Legge 9/2015 della Provincia autonoma di Bolzano con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Provinciale 9/2015 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
La Legge Provinciale 27 luglio 2015, n. 9
“Legge provinciale per le attività culturali” [scarica il pdf]
Friuli-Venezia Giulia
La Legge 16/2014 della Regione Friuli-Venezia Giulia nell’analisi di Ateatro
a cura di Ilaria Foroni
La Regione Friuli-Venezia Giulia dedica alle attività culturali una legge sistematica per tutte le diverse produzioni presenti sul territorio di riferimento. In particolare, dedica una sezione specifica allo spettacolo dal vivo; all’attività cinematografica e audiovisiva; alle arti visive, alla fotografia e multimedialità; alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica; alla valorizzazione della memoria storica; al teatro amatoriale folclore, cori e bande; ai progetti culturali giovanili; alle residenze artistiche e culturali; ai contenitori culturali e creativi e ai distretti culturali. Si notano inoltre alcuni elementi tematici provenienti dalla programmazione europea, come il concetto di sviluppo integrato del territorio e l’investimento nelle imprese culturali e creative. Tra gli elementi caratterizzanti, si notano l’assenza della previsione di una programmazione triennale o una pianificazione annuale degli interventi da parte della stessa Regione. D’altra parte, sono previsti finanziamenti annuali in correlazione con la presentazione di programmazioni triennali da parte delle istituzioni culturali regionali. Sono predisposi inoltre una serie di regolamenti per definire con precisione le modalità di sostegno finanziario ed intervento a seconda dell’ambito culturale. Come anticipato, sono presenti sezioni tematiche per disciplina artistica e sezioni trasversali come quelle per le residenze e i contenitori culturali. Infine, dall’esamina del seguente testo legislativo, la Regione non sembra possedere un proprio sistema o meccanismo di riconoscimento regionale. Viceversa, utilizza prevalentemente il decreto FUS per identificare gli enti beneficiari del sostegno regionale (tramite finanziamento annuale a seguito della presentazione di una programmazione triennale da parte dell’istituzione). Per tutte le altre realtà culturali, invece, viene data la possibilità di candidarsi a domande di finanziamento in modo libero e indipendente da altre convenzioni. Oltre a specifiche indicazioni dedicate al Teatro Lirico Giuseppe Verdi e al circuito Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia, la Regione esplicita la destinazione annuale di finanziamenti a sostegno del festival Mittelfest (art. 17 ter), unico festival identificato la sua importanza culturale di rilevanza regionale.
La Legge 16/2014 della Regione Friuli-Venezia Giulia con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Regionale 16/2014 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
La Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 16
“Norme regionali in materia di attività culturali” [scarica il pdf]
Provincia autonoma di Trento
La Legge 15/2007 della Provincia autonoma di Trento nell’analisi di Ateatro
a cura di Ilaria Foroni
La legge per la cultura della Provincia autonoma di Trento riguarda il complesso delle attività culturali, con una forte enfasi sugli effetti economici e sociali dell’investimento culturale, in un’ottica interdisciplinare e con un’attenzione particolare al pluralismo culturale.
Al centro della legge troviamo la “rilevanza provinciale”, principale meccanismo con cui la Provincia individua i beneficiari di contributi e agevolazioni (con cui – in presenza di attività continuativa – può definire convenzioni). La legge si sofferma sui criteri di efficienza ed efficacia, prevedendo standard minimi di qualità, adottando un forte approccio manageriale, anche con articoli dedicati alle imprese culturali e creative e ai distretti culturali, considerati hub di innovazione e di sviluppo economico. Attiva, inoltre, un processo di partecipazione, finalizzato a raccogliere osservazioni sulle linee guida e che prevede annualmente una conferenza provinciale per la cultura.
Relativamente allo spettacolo, la Provincia sostiene iniziative di produzione, distribuzione e formazione del pubblico proposte da soggetti che non hanno scopo di lucro perseguendo un’equilibrata distribuzione dell’offerta e incentivando a questo scopo la collaborazione dei soggetti pubblici e privati con il Centro servizi culturali Santa Chiara. Ente pubblico economico istituito con legge provinciale nel 1988, il Centro è strumento per la programmazione e il coordinamento dell’attività di spettacolo sul territorio: è il bracco esecutivo della Provincia. La sua attività è disciplinata da un regolamento e comporta la gestione di un complesso di sale a Trento e la programmazione e promozione dell’offerta di spettacolo su incarico di enti pubblici e privati.
Le disposizioni relative al Fondo Unico Provinciale dello spettacolo ricalcano con precisione, per struttura e linguaggio, quelle del FUS. Infine, pur non prevedendo esplicitamente un Osservatorio per lo spettacolo dal vivo, la legge dedica un articolo al “sistema informativo culturale” collegandolo alla “valutazione delle politiche culturali” e affidandolo alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali. Nello specifico, a sottolineare l’importanza degli aspetti programmatori alla base delle politiche culturali provinciali, la legge prevede la predisposizione di un rapporto annuale sulle attività culturali realizzate, valutando i singoli settori e le diverse tipologie di intervento, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
La Legge 15/2007 della Provincia autonoma di Trento con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Provinciale 15/2007 con le modifiche introdotte dalla Legge Provinciale 15/2022 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
La Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte dalla Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15
“Legge provinciale sulle attività culturali” [scarica il pdf]
Le Linee guida per le politiche culturali della Provincia 2020
Le Linee guida per le politiche culturali della Provincia 2020 [scarica il pdf]
Veneto
La Legge 17/2019 della Regione Veneto nell’analisi di Ateatro
a cura di Ilaria Foroni
La legge per la cultura del 2019 presenta disposizioni generali e di programmazione in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione delle attività culturali e di spettacolo. Con l’abrogazione delle tre leggi per il settore culturale l. 50, l. 51 e l. 52 datate 1984, questa legge propone per la prima volta una visione sistemica del mondo culturale in Veneto. Nei suoi principi e finalità, si riferisce in maniera indistinta a tutti i comparti culturali, da quelli più tradizionali (attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive) a quelli più contemporanei e innovativi (nuove forme di creatività, anche digitale, imprese culturali creative).
Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, sono presenti tre articoli esplicitamente destinati al settore: l’art. 34 dedicato al Sistema regionale dello spettacolo (“costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico”); l’art. 35 dedicato alle Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo; e l’art. 38, sulla Costituzione dell’Osservatorio per lo spettacolo dal vivo.
La legge prevede una programmazione triennale e una pianificazione annuale anche attraverso un processo partecipato: a questo scopo si istituisce la Consulta Regionale per la Cultura e la Giunta può organizzare Conferenze di settore, con funzione di consultazione. L’osservatorio prende il nome di Sistema Informativo Regionale, è un servizio incaricato della raccolta, analisi e diffusione di dati, “strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa”.
In generale, in un’ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale, la normativa ribadisce l’importanza di agire in forme di cooperazione strutturale tra i diversi livelli governativi e favorendo le partnership pubblico-privato. Infine, la legge si sofferma sulle diverse qualità del lavoro culturale, sostenendo anche il volontariato e il teatro amatoriale.
Rimangono in vigore altre leggi in grado di finanziare altre attività culturali, tramite candidatura spontanea, bando o incarico diretto, scollegate dalla programmazione triennale, come l.r. 3/2003 (Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta), l.r. 7/2016 (Programma regionale per la promozione de grandi eventi), l.r. 70/75 rifinanziata con Lg. 49/1978 (Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale).
La Legge 17/2019 della Regione Veneto con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Regionale 17/2019 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
La Legge Regionale 16 maggio 2019, n. 17
“Legge per la cultura” [scarica il pdf]
Il Programma triennale della cultura 2022-2024
Programma triennale della cultura 2022-2024 [scarica il pdf]
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