Il Codice dello Spettacolo riprende il suo cammino e il sottosegretario Gianmarco Mazzi raccoglie le proposte del settore
Le proposte entro l'11 settembre 2023
La lettera del sottosegretario Gianmarco Mazzi
Il Codice dello Spettacolo, la legge attesa invano da oltre settant’anni, sta forse per riprendere il suo accidentato cammino. Il 2 agosto 2023 il sottosegretario Mazzi ha lanciato una chiamata aperta agli operatori del settore:
Al fine di definire ed accelerare il percorso di riforma della normativa in materia di spettacolo e addivenire alla redazione di un unico testo normativo, denominato “Codice dello Spettacolo”, si invitano le Associazioni rappresentative di interessi nel settore e le Organizzazioni sindacali ad inviare le proprie proposte, sintetizzate per punti in massimo due pagine, entro lunedì 11 settembre 2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
dg-s@cultura.gov.it
sottosegretario.mazzi@cultura.gov.it
E’ una notizia molto importante: significa che il Ministero della Cultura intende iniziare un percorso di ascolto degli operatori dello spettacolo, in un passaggio cruciale. Vedremo come il mondo dello spettacolo saprà rispondere all’apertura del Governo, anche tenendo conto che il settore ha evidenti problemi di rappresentanza. In questa fase sarebbe oppoprtuno esprimere una posizione unitaria (o che almeno raccolga la più ampia convergenza possibile).
Come sempre, l’Associazione Culturale Ateatro continuerà a svolgere la sua funzione, informando sugli sviluppi della situazione e creando occasioni di ascolto, di incontro e di dialogo.
Salirà in primo piano – anzi, è già saalito in primo piano, quando il Parlamento ha iniziato ad affrontare la questione del lavoro – il nodo delle coperture finanziarie di una riforma radicale del settore: il Codice dello Spettacolo coinvolge nuovi soggetti e prevede un allargamento delle funzioni e delle competenze di molti soggetti.
In questa fase, sarà inoltre delicatissima la scelta dei criteri di valutazione nell’assegnazione delle risorse e dei soggetti che effettueranno le valutazioni.
Ripasso | Il Codice dello Spettacolo e i suoi Decreti Attuativi
Nell’arco della storia della Repubblica, il Governo e gli enti territoriali e locali hanno in varie maniere sostenuto lo spettacolo dal vivo, a prescindere dall’esistenza di una legge che governasse la materia. Il Codice dello Spettacolo (ovvero la legge che definisce i principi di base e alcuni criteri generali per il sostegno allo sopettacolo dal vivo, indicando alcune priorità) era stata finalmente approvata nel novembre 2017. Questo, all’epoca, fu il commento di C.Re.S.Co.:
La legge ha qualche difetto, dobbiamo dirlo, il principale è aver mischiato allo spettacolo dal vivo i carnevali e le rievocazioni storiche. Un altro difetto è aver voluto inserire nella legge anche il riconoscimento alle pratiche artistiche a carattere amatoriale, non perché non siano importanti, ma forse era necessario evitare ogni confusione e sovrapposizione con chi si occupa di spettacolo in modo professionale, in un mondo dove già c’è molta confusione. Si erano poi fatte promesse di aumento del Fondo Unico dello Spettacolo fino a far immaginare oltre 100 milioni all’anno, invece l’aumento è ben poca cosa, 9,5 milioni nel 2018 e 2019 e 22,5 milioni nel 2020. Non è molto, ma è comunque un aumento.
Ma ci sono – soprattutto – molti elementi positivi in questa legge, che è essenzialmente una legge di principi generali: ci sono vari e chiari riferimenti al valore dei linguaggi innovativi, della ricerca e della contemporaneità, ci sono molte sottolineature sull’importanza dell’investimento pubblico sui giovani artisti e sui giovani spettatori, sono incentivate le relazioni con la scuola – investendo in questo il 3% del Fondo Unico dello Spettacolo – si parla di riequilibrio territoriale tra Nord e Sud, di far crescere domanda e offerta di spettacolo, si dice di voler investire sui processi di internazionalizzazione, si dichiara di voler puntare alla tutela e alla valorizzazione professionale dei lavoratori, comprendendo le specificità professionali di chi opera in questo settore, si intende procedere allo snellimento delle procedure burocratiche per le autorizzazioni di pubblico spettacolo, si istituisce il Consiglio Superiore dello Spettacolo come organo consultivo, si estende l’accesso ai benefici dell’art bonus a quasi tutti i soggetti del settore riconosciuti dal MIBACT, si fa riferimento ai centri di sperimentazione e di ricerca, ai circuiti, alle residenze. Si parla di noi, operatori dello spettacolo dal vivo, finalmente, di quello che siamo e che facciamo ogni giorno sui palcoscenici di questo Paese e rappresentando l’Italia all’estero.
Tuttavia il Codice, approvato ormai sei anni fa, non è mai entrato in vigore, perché non sono stati emanati i Decreti Attuativi a esso collegati. E’ come se la legge fosse solo un elenco di buoni propositi, senza alcuna conseguenza pratica. Nel frattempo lo spettacolo dal vivo in Italia ha continuato a essere (mal) gestito e (poco) considerato.
I link | Il lavoro di Ateatro sul Codice dello Spettacolo
ateatro.it ha seguito con grande attenzione il tortuoso iter del provvedimento, con notizie, proposte, interventi, perché siamo convinti che si tratti di un passaggio cruciale.
La riflessione sulla riforma del FUS del 2014, in oprospettiva di futuri sviluppi, ha portato alla pubblicazione del volume Oltre il Decreto (a cura di Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino, Franco Angeli, 2016) e alla diffusione di una lettera aperta al teatro italiano.
Nel biennio 2018-2019 abbiamo lanciato un progetto di ascolto nel mondo dello spettacolo dal vivo, proprio in vista della redazione dei Decreti Attuativi. Un’edizione delle Buone Pratiche del Teatro nel 2018-19 è stata dedicata proprio al Codice dello Spettacolo.
In seguito a questa attività, l’Associazione Ateatro è stato audita sia al Senato sia alla Camera.
Nel 2021-23 siamo tornati a riflettere su un nodo chiave di qualunque sviluppo legislativo (non solo in materia di spettacolo), quello del rapporto Stato-Regioni, tornato attuale con le recenti proposte di autonomia differenziata (se non sai che cosa è, ve lo spiega in dettaglio Perfida De Perfidis). Abbiamo curato, in collaborazione con le Università di Bologna e di Venezia Ca’ Foscari, la ricerca e organizzato gli incontri documentati nel volume Le politiche per lo spettacolo dal vivo tra Stato e Regioni, a cura di Marina Caporale, Daniele Donati, Mimma Gallina, Fabrizio Panozzo (FrancoAngeli, 2022), accompagnato dal dossier online Le politiche regionali per lo spettacolo dal vivo con le legislazione delle Regioni in materia di spettacolo.
Uno dei settori prioritari di intervento indicati dal Codice dello Spettacolo è il lavoro nel settore dello spettacolo e in generale della cultura, esploso con drammaticità durante la pandemia.
Al tema avevamo dedicato l’edizione 2018 delle Buone Pratiche del Teatro, che ha portato alla pubblicazione del volume Attore… Ma di lavoro cosa fai? (a cura di Mimma Gallina, Luca Monti e Oliviero Ponte di Pino, Franco Angeli, 2018).
Abbiamo continuato a riflettere sulla questione del lavoro anche negli anni successivi, con una serie di interventi e proposte.
Così scriveva Patrizia Cuoco nel maggio 2022:
I lavoratori del settore hanno elaborato numerose proposte su questa materia e sulle altre disposizioni che il DDL contiene, come lo Sportello per i lavoratori dello spettacolo, l’Osservatorio e il Registro Nazionale dei professionisti dello spettacolo (vedi La riforma strutturale del settore spettacolo). Le organizzazioni sindacali del settore – CGIL-SLC, FISTel-CISL, UILCOM – hanno presentato una proposta unitaria che evidenzia l’utilità di connettere tra loro questi nuovi strumenti – lo Sportello presso l’INPS, l’Osservatorio e il Registro presso il MIC – al servizio di tutte le misure di sostegno al reddito e di assicurazione dei lavoratori. Il richiamo al valore di un sistema armonizzato è importante, considerando le disposizioni parziali e frammentarie che vengono emanate, anche in questi ultimi anni, durante i quali i lavoratori dello spettacolo hanno ottenuto l’attenzione che sollecitavano da tempo.
Si sottolinea come questo nuovo sistema possa e debba contribuire a far emergere il lavoro sommerso, con benefici anche per le casse dell’INPS, oltre a ottenere semplificazione amministrativa e attività di monitoraggio. Lo Sportello presso l’INPS dovrebbe agevolare le procedure di assicurazione dei lavoratori da parte di tutti i soggetti che organizzano occasionalmente spettacoli e attività didattiche collegate allo spettacolo e sono molti, dagli enti pubblici territoriali agli esercizi di ristorazione, alle associazioni culturali. Il documento delle Organizzazioni Sindacali contiene numerose proposte: per i criteri di riconoscimento e di calcolo dell’indennità di discontinuità, per misure di agevolazione e riordino fiscale ed altro ancora.
Insomma, il Governo dispone di studi già approfonditi e sarebbe in condizione di attuare velocemente la delega che la legge gli conferisce.
I principi del Codice dello Spettacolo (L. 2017/175)
Per consentire di promulgare i Decreti attuativi della Legge 2017/175 sono stati approvati diversi provvedimenti, che ne hanno modificato alcuni aspetti, in particolare con la Legge 15 luglio 2022, n. 106, Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
Qui di seguito alcuni passaggi dell’Art.1 della L. 2017/175 con l’inserimento delle aggiunte all’Art. 1 Comma 1 (da c bis a c octies) introdotte dalla L. 2022/106.
La Repubblica (…)
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
c) riconosce l’utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione.2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita’ di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalita’ artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
a) le attivita’ teatrali;
b) le attivita’ liriche, concertistiche, corali;
c) le attivita’ musicali popolari contemporanee;
d) le attivita’ di danza classica e contemporanea;
e) le attivita’ circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche’ le attivita’ di spettacolo viaggiante;
f) le attivita’ a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita’ dei linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.3. La Repubblica riconosce altresi’:
a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore;
c) la peculiarita’ del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
f) l’attivita’ dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.4. L’intervento pubblico a sostegno delle attivita’ di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualita’ dell’offerta, la pluralita’ delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo,
riconoscendo il confronto e la diversita’ come espressione della contemporaneita’;
b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche’ l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attivita’ di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall’infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
e) l’accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita’ di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall’infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell’offerta e della domanda delle attivita’ di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un’offerta di qualita’ su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
h) la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all’estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche’ della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
m) l’iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attivita’ di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l’attivita’;
o) le modalita’ di collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita’ di cui al comma 2.
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