Dossier Le politiche regionali per lo spettacolo dal vivo | Toscana
Le leggi regionali e il commento di Ateatro
Il Dossier Politiche regionali per lo spettacolo dal vivo integra le analisi contenute nel volume Le politiche per lo spettacolo dal vivo tra Stato e Regioni a cura di Marina Caporale, Daniele Donati, Mimma Gallina e Fabrizio Panozzo (FrancoAngeli). Per una analisi comparata delle Leggi regionali, vedi in particolare il saggio di Mimma Gallina “Norme e politiche a confronto” (pp. 101-113).
INDICE
# La Legge 21/2010 della Regione Toscana nell’analisi di Ateatro
a cura di Mimma Gallina
# La Legge 21/2010 della Regione Toscana con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Regionale 21/2010 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
# La Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” [scarica il pdf]
La Legge 21/2010 della Regione Toscana nell’analisi di Ateatro
a cura di Mimma Gallina
Per conferire organicità alla normativa in materia di beni, istituzioni e attività culturali, la Regione Toscana ha scelto di riordinarla in un testo unico.
Alcuni articoli riguardano il complesso della materia, come quelli relativi agli obiettivi e ai principi, alla programmazione (il Programma Regionale di Sviluppo stabilisce indirizzi e obiettivi anche delle politiche culturali), alla gestione degli istituti e dei luoghi di cultura (che può avvenire in forma diretta o in affidamento).
Una sezione è dedicata al Sistema Regionale delle Attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive”. Per “sistema dello spettacolo” si intende l’insieme degli organismi di rilevanza regionale che garantiscono qualità, pluralismo, sviluppo equilibrato di domanda e offerta (e sostenibilità del sistema stesso); per questi organismi è previsto l’accreditamento, che dà la facoltà di presentare progetti e ricevere sostegno finanziario.
Il “concorso alle spese” per l’attività può essere concesso tanto agli enti costituiti per iniziativa della Regione (in particolare Fondazione Toscana Spettacolo per l’attività di distribuzione e promozione, al cui finanziamento la Regione concorre), che agli organismi delle diverse tipologie (il testo analizzato è aggiornato al 2019 e ha recepito alcune definizioni emerse nei DM 2014 e 2017 e nel sistema nazionale: in particolare per il teatro di prosa la descrizione dei Teatri Nazionali e i TRIC). Le organizzazioni finanziate possono contare sul Fondo di Anticipazione, a valere sul contributo MiC, strumento importante per la sostenibilità finanziaria.
I criteri di ammissibilità e di valutazione sono qualità e validità delle iniziative, natura professionale con rispetto dei CCNL, almeno tre anni di attività e, per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o uno spazio e collaborazione certificata col territorio. La centralità del rapporto compagnie-territorio è una delle particolarità di una normativa che incentiva l’insediamento negli spazi teatrali “promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo” (è anche la “via toscana” alle residenze, avviata molto per tempo con la formula dei cosiddetti “teatri abitati”).
Anche nella promozione delle finalità sociali la Toscana è pilota, prevedendo in particolare il sostegno alle attività che mirano alla “socializzazione della popolazione detenuta” e ai progetti relativi alle aree di disagio fisico e mentale.
La Legge 21/2010 della Regione Toscana con il commento di Ateatro
Il commento, articolo per articolo, della Legge Regionale 21/2010 secondo i campi individuati per la comparazione tra le diverse leggi regionali [scarica il pdf (A3)]
La Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” [scarica il pdf]
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Tag: Firenze (4), Toscana (10)