Una danza più in equilibrio. Cosa dicono le leggi regionali

Dossier Stato e Regioni nella promozione dello spettacolo dal vivo. Norme e politiche a confronto

L’intervento al convegno “Una danza più in equilibrio. visioni, idee e proposte per uno sviluppo organico della danza in Italia”, Catania, 11-12 giugno 2022.

L’Osservatorio di Ateatro

Il riparto di competenze legislative e amministrative fra Stato e Regioni in materia di spettacolo dal vivo e le diverse declinazioni che assume è tema fondamentale ma anche nodo irrisolto delle politiche di settore, particolarmente rilevante alla luce degli squilibri territoriali e nella prospettiva di una legge quadro – il “Codice
dello Spettacolo” – che sta forse riprendendo il suo percorso.
Ateatro ha promosso un gruppo di lavoro che ha approfondito il concetto di promozione e di competenza concorrente, analizzato e comparato alcune leggi e propone ora una riflessione che tocca i principi stessi del sostegno pubblico allo spettacolo e i diversi modi di attuarli.
E riguarda tutti i generi, le discipline e gli ambiti, tanto quelli tradizionali (produzione, distribuzione, esercizio), che dimensioni più innovative e emergenti e l’opportunità di svilupparle su tutto in territorio nazionale… Riguarda quindi tutti noi, operatori e pubblico.
Hanno preso parte al gruppo di lavoro:
Giuseppe Albenzio, Donatella Allegro, Fabio Biondi, Giorgia Boldrini, Nicola Borghesi, Paolo Cantù, Marina Caporale, Alessandra Carbonaro, Andrea Cerri, Nicolas Ceruti, Gianni Cottafavi, Elena Di Gioia, Francesca D’Ippolito, Daniele Donati, Lorenzo Donati, Donatella Ferrante. Ilaria Foroni, Mimma Gallina, Matteo Lepore, Valter Malosti, Luigi Marsano, Luca Mazzone, Marcella Nonni, Fabrizio Panozzo, Settimio Pisano, Oliviero Ponte di Pino, Roberto Rampi, Giulio Stumpo, Antonio Taormina.
In estrema sintesi provo a raccontarvi quanto è emerso, soprattutto dall’incontro di Bologna, in collaborazione con l’Università Alma Mater Studiorum, ovvero una generale distinzione tra leggi che affrontano il tema generale delle attività culturali non ponendo paletti o profilazioni dei soggetti da finanziare, riconoscere, accreditare o inserire in convezioni per la gestione di spazi, e dall’altro delle leggi di settore più specifiche che si rifanno in modo molto aderente all’architettura del DM nazionale, che individuano specifiche profilazioni dei soggetti, a volte legate a una visione di settore, molto spesso invece a una fotografia dell’esistente e delle storicità dei territori.
I temi che sono emersi e che sono stati messi al centro dell’analisi e dello studio oltreché dei panel e del tavolo di confronto sono stati i seguenti:
# concertazione tra i livelli di governo,
# rapporto tra Regioni e Comuni,
# ruolo delle Regioni,
# funzione della promozione,
# tema di consultazione,
# rapporto domanda-offerta,
# modalità di riconoscimento,
# oltre al tema delle Residenze.
Argomenti che non possono che non riguardare la scrittura imminente del Codice dello SPettacolo, poiché sono centrali per un pensiero complessivo del settore a livello nazionale e allo stesso tempo territoriale, una necessaria presa di coscienza anche e soprattutto in merito al tema di oggi: il riequilibrio territoriale.

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La parola danza nelle leggi Regionali

Dal punto di vista della danza, rispetto allo studio e all’analisi delle normative di settore, ho provato a fare una ricognizione empirica degli aspetti più precipui legati alle esigenze e alle particolarità della disciplina, una sorta di indagine dell’eccezionalità della disciplina. Mi è sembrato naturale partire dalla parola, vale a dire partire da quante volte venga citata la parola ‘danza’ nelle leggi prese in esame?
Ed ecco in sintesi quanto è emerso:

– Nella legge 2007 n.25 della Regione Siciliana, viene citata 3 volte: nell’art.7 recita “nel programma annuale degli interventi possono essere inserite anche attività di teatro danza, non assimilabili a quelle teatrali, prodotto da compagnie specializzate nel settore”, le altre citazioni sono di poco conto perché non riferite ad articoli principali della normativa;

– Nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 della Regione Piemonte, viene citata una volta nell’art. 31 (spettacolo dal vivo), dove recita: “ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale, concernenti la danza etc.”

– Nella legge del 7 ottobre 2016 n. 25 della Regione Lombardia, viene citata una volta, nell’art. 32 recita: “La Regione, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro”.

– Nella legge del 31 ottobre 2016, n.34, della Regione Liguria, non risulta mai citata la parola danza, si parla genericamente di Spettacolo;

– Nella legge del 29 dicembre 2014, n.15, della Regione Lazio, viene citata sette volte; nell’art. 3 (Spettacolo dal vivo), recita: “Ai fini della presente legge s’intendono le attività teatrali, musicali, e di danza […] in tutte le sue articolazioni; poi nel comma 2i recita: “ […] attività e gestione degli spazi per le attività di danza”; nel comma 3b si recita: “La Regione sostiene la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica , della danza”; poi, nell’art. 9, albo regionale dei festival del folklore, dove recita: “La Regione, nell’ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica […] promuove […] i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare; poi nell’art. 12, dove viene citata nell’ambito della promozione delle attività di formazione; citata anche nel comma d, dove parla di iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative;

– Nella L.R. 13, del 5 luglio 1999 e successive modificazioni, come L.R. 29 dicembre 2015, n.22 della Regione
Emilia-Romagna, viene citata 1 volta a inizio della normativa, nell’art. 1 dove si recita: […] e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali musicali e di danza […] di seguito denominato spettacolo”;
– Legge regionale n. 19 del 12 maggio del 2017, viene citata non direttamente ma evocata nell’art. 9, formazione, che recita: “al fine di professionalizzare le risorse umane nell’ambito del teatro e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione dei […] danzatori”;

– Nella legge regionale n.17 del 16 maggio 2019 della Regione Veneto, legge per la Cultura, viene citata tre volte nei seguenti articoli: art. 3 comma p dove si definiscono le discipline dell’offerta culturale, che recita: “la promozione dello spettacolo professionistico e dell’offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline quali Prosa, Danza, Arte circense etc.; – nel comma i, dove recita: “promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati della Regione stessa, operanti per lo spettacolo nell’ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza”; e, infine, nell’ art. 35 dove si citano le testuali parole: “promuove l’organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere”.

La Regione Campania merita una trattazione a parte perché cita la parola danza ben sedici volte. Andando in ordine di apparizione, prima citazione nel riferimento alle definizioni dell’articolo 2 comma 1 a, dove si recita:

Art.2
Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
Poi, nello stesso articolo al comma G 2, dove si specificano le attività riconosciute ai teatri di tradizione;
Al comma i dello stesso articolo si definiscono:
i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività
tersicoree;

Così via laddove si definiscono le attività di spettacolo con le relative specifiche per il teatro, per l’appunto la danza e la musica. Poi nell’articolo 8, il cui titolo recita:

Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante.

A seguire ulteriori citazioni che tralasciamo per ragioni di sintesi, tutte però da riferire alla locuzione “rispettivamente alle attività teatrali, musicali, di danza e di spettacolo viaggiante”. Laddove si entra più nello specifico del settore danza è nell’articolo 8 comma 4C, dove si specificano i parametri del settore danza.
Riportiamo fedelmente quanto scritto nell’articolo sopracitato:

C. Settore danza:
1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;
2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;
3) attività di promozione e documentazione dell’arte della danza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i).

Qui, parametri “calibrati” sulla realtà della danza, con minimi diversi a seconda del settore di riferimento. Un aspetto apprezzabile rispetto ad altre normative dove la danza viene assimilata, in termini di numeri e minimi, alle attività di prosa. Scorrendo avanti, la parola danza viene citata nuovamente per indicare i settori, dunque nulla di particolarmente rilevante ai fini del nostro rapido excursus nelle leggi regionali. Ciò che però merita una trattazione specifica è il fatto che la danza, con le sue peculiarità, necessità specifiche, difficoltà, modalità di produzione e anche di fruizione, non gode di una particolare attenzione nell’ambito delle normative regionali e che forse, questo aspetto, è alla base della difficoltà di questa disciplina di trovare un degno spazio all’interno della vita degli organismi dello spettacolo dal vivo.

Alcune domande

In generale, questa analisi ci pone più delle domande anziché darci delle risposte; domande che hanno a chefare con l’eterne questioni che ritornano a più riprese. Mi riferisco soprattutti ai temi che fanno da sfondo alla trattazione delle innovazioni necessarie all’interno del quadro complessivo di norme che dovrebbero comporre il quadro del Codice dello Spettacolo. E verso il Codice, non possiamo che interrogarci su questi cinque temi che riporto qui di seguito, a conclusione del mio intervento.

Quali spazi per la danza?
1. Il lavoratore della danza?
2. Quali funzioni per ciascun soggetto?
3. Quali processi di accompagnamento?
4. Produzioni intersettoriali: nuove geometrie per la produzione?
5. Internazionalizzazione: come?

Troveremo delle soluzioni e la Danza troverà il giusto spazio all’interno del “sistema”?




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