Stato, Regioni e spettacolo: un dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
Dossier Stato-Regioni nella promozione dello spettacolo dal vivo [2]
I temi della giornata del 7 febbraio 2022 a Bologna
Un antico nodo irrisolto
“Chi fa cosa” nella pubblica amministrazione non è una questione burocratica, ma un aspetto fondamentale del rapporto dei cittadini con lo Stato, una questione di diritti e di efficacia e funzionalità dei servizi.
Annunciando l’incontro che si tiene a Bologna lunedì 7 febbraio 2022, abbiamo scritto che il riparto di competenze legislative e amministrative fra Stato e Regioni in materia di spettacolo dal vivo e le sue diverse declinazioni è tema fondamentale ma anche nodo irrisolto delle politiche di settore, particolarmente rilevante alla luce degli squilibri territoriali e nella prospettiva di una legge quadro (il Codice dello Spettacolo).
IL LINK: Il programma del pomeriggio di studio del 7 febbraio 2022.
La questione delle competenze ci tocca tutti da vicino – spettatori e operatori – ed è un nodo antico.
Le Regioni hanno cominciato a occuparsi di spettacolo appena nate, dai primi anni Settanta, ciascuna in modo diverso, promuovendo il decentramento e contribuendo a una trasformazione radicale del sistema e del mercato teatrale: per farsi un’idea della dimensione di questo fenomeno: dal 1970 al 1980 il numero di rappresentazioni teatrali passa da 18.343 a 42.739.
Si sente subito la necessità di precisare i modi e di legittimare l’operato delle Regioni.
Il D.P.R. 616/1977 (una delle prime norme attuative del decentramento istituzionale) precisa all’art. 49 che
“le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine all’attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con le leggi di riforma dei rispettivi settori entro il 32.12.1979”.
Queste leggi non si sono fatte.
Nel 1985 la legge 30 aprile 1985, n. 163, istitutiva il Fondo Unico dello Spettacolo diceva una cosa simile: la legge madre avrebbe dovuto generare dopo tre anni le leggi figlie. Ma le figlie non mai sono nate.
La riforma costituzionale del 2001 avrebbe dovuto fare chiarezza attribuendo «promozione e organizzazione di attività culturali» alla competenza concorrente (ovvero: alle Regioni compete la potestà legislativa, allo Stato «la determinazione dei princìpi fondamentali»), ma la demarcazione si è rivelata non troppo precisa, anzi, quanto mai ambigua.
Chi ha vissuto queste tappe “sul campo”, una volta tramontata l’epoca pionieristica del “decentramento teatrale”, ha visto fasi di assestamento, consolidamento, qualche volta sviluppo dei sistemi territoriali dello spettacolo, fenomeni spontanei o accompagnati dall’azione regionale o locale. Comunque a velocità molto diverse: ci sono territori che viaggiano a scartamento ridotto – e non solo al Sud.
I confronti fra Stato e Regioni, su trasferimento dei poteri, prerogative, “esclusive”, restano vivaci, spesso conflittuali nei decenni, e nella sostanza spingono molte Regioni a “sommare” la propria azione a quella dello Stato (prima come rivendicazione, poi per pigrizia). Da alcuni anni però è evidente la perdita di entusiasmo: le Regioni – quasi tutte almeno- sembrano meno interessate a confrontarsi con lo Stato sul terreno culturale.
Il Codice dello Spettacolo
Il decreto del 1977 aveva centrato il problema: una legge quadro statale sarebbe stata la premessa necessario per formulare politiche regionali. E’ ancora vero.
I precedenti non ci autorizzano ad essere ottimisti, ma chissà… La legge 175 del 2017 (di cui abbiamo discusso a lungo nelle Buone Pratiche del Teatro e su ateatro.it nel 2018 e 2019) e che era parzialmente decaduta, è stata rilanciata da una “legge delega” a firma dei ministri Franceschini e Orlando, attualmente in discussione presso le Commissioni cultura del Parlamento.
IL LINK: “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore)”: il testo della legge e le relazioni collegate.
La legge riguarda il lavoro: il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) e rilancia il Codice dello Spettacolo:
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari (…) in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche (…) nonchè per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività (…)tenuto conto delle disposizioni dell’ar ticolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2.
IL LINK: L’analisi di Patrizia Cuoco su Ateatro.
La legge 175 del 2017 elenca obiettivi, temi e ambiti.
IL LINK: Il testo della legge.
Si tratta di una materia molto vasta – ci torneremo- e l’abbiamo affrontata in più tappe su ateatro e nelle Buone Pratiche del Teatro.
IL LINK: Gli interventi di ateatro.it sul Codice dello Spettacolo.
I parlamentari stanno discutendo emendamenti, approveranno probabilmente la “delega” e il Governo avrà 12 mesi di tempo: è auspicabile che anche operatori, amministratori pubblici e, perché no? gli spettatori ne discutano nei prossimi mesi e si arrivi a “uno o più decreti” convincenti e davvero “più efficaci”.
Nella legge 175 i riferimenti alle Regioni e agli Enti locali sono pochi (i minimi e inevitaili): si fa riferimento all’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma. E qualche volta appaiono riduttivi, come quando si ipotizza
il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani.
Si prevede comunque sempre l’intesa della Conferenza unificata.
Ma la materia della legge nel suo complesso – il riordino delle attività di spettacolo, ma anche gli altri ambiti che tocca e che, tutti o quasi, si collegano alla funzione promozionale- riguarda direttamente o indirettamente le Regioni.
I decreti che ne deriveranno dovrebbero offrire riferimenti precisi (i “principi fondamentali”), da modulare e programmare in rapporto alle specifiche condizioni dei territori e potrebbero individuare strumenti di riequilbrio.
Le leggi regionali: tutte diverse
Se il Codice dello Spettacolo si farà (ovvero se verranno emanati uno o più decreti attuativi), sarà necessario e inevitabile per le Regioni tenerne conto e armonizzare la propria normativa. Nel rispetto dell’autonomia, perseguendo specificità o vocazioni territoriali, ma anche garantendo servizi precisi, forse in una cornice comune (verso i “livelli minimi di prestazione” che raccomanda la Costituzione).
Le leggi non sono tutto, ma le buone leggi qualche volta possono fare la differenza.
Ateatro ha promosso un gruppo di lavoro composto da giuristi, docenti e operatori che ha approfondito e discusso in via preliminare la questione delle competenze, e successivamente ha analizzato e comparato un campione di 9 leggi regionali. Le singole leggi regionali sono state molto studiate, ma un confronto sistematico (per quanto ancora parziale) non ci risulta che sia stato ancora fatto.
Abbiamo scelto per ora di analizzare le norme, non i provvedimenti attuativi, per individuare e confrontare principi, indirizzi e modalità di comparazione e programmazione.
Dal punto di vista della Metodologia di analisi e comparazione, constatando la grande diversità delle leggi regionali fra loro, ma anche la necessità di compararle e interpretarle alla luce della specificità del settore spettacolo, abbiamo messo a fuoco uno schema che consentisse una schedatura omogenea.
IL LINK: L’attività del gruppo di lavoro e il suo metodo)
Le leggi analizzate sono quelle di Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto. Sono leggi attualmente in vigore, emanate in un arco di tempo ventennale (la prima, quella dell’Emilia-Romagna, è del 1999, l’ultima, quella del Veneto, è del 2019)
Sono riconducibili a tre tipologie
– LEGGI DEDICATE ALLO SPETTACOLO o al TEATRO: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Sicilia.
– LEGGI DEDICATE A SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE: Lazio.
– LEGGI SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ E DEI BENI CULTURALI: Lombardia, Piemonte, Veneto.
Ciascuna legge è stata analizzata in forma dettagliata e sintetica seguendo campi precisi. Le schede sulle leggi regionali analizzate e le analisi su affinità e differenze saranno pubblicate in occasione dell’incontro di Bologna
L’incontro di Bologna
Il pomeriggio di studio di lunedì 7 febbraio 2022 parte dalla ricerca sulle normative regionali, ma si sviluppa su contenuti articolati, condivisi con il Comune di Bologna.
L’inquadramento giuridico costituisce una necessaria premessa: il concetto di promozione, la competenza concorrente, potestà legislativa e determinazione dei principi fondamentali, interpretazioni e applicazioni dalla riforma dal 2001 a oggi.
L’esposizione della ricerca da parte del Gruppo di Lavoro di Ateatro toccherà diversi temi: i principi e gli strumenti di programmazione e di consultazione, i processi di riconoscimento e le funzioni degli Enti locali, le funzioni e modalità di sostegno alla produzione, alla distribuzione e agli esercizi, i collegamenti col FUS, infine le Residenze, e alcune anticipazioni: incontri sulle politiche culturali nei territori, sulle politiche a sostegno della domanda, sulle politiche per lo spettacolo nelle aree metropolitane.
Seguirà una tavola rotonda con operatori, a partire dalle impressioni e suggestione derivate dalla riflessone sul riparto delle competenze e dalla ricerca.
Per concludere i lavori, un dialogo fra parlamentari e rappresentanti del lavoro, delle imprese e della pubblica amministrazione sulle normative regionali e sul riequilibrio territoriale, nella prospettiva del Codice dello Spettacolo.
IL LINK: Il programma del pomeriggio di studio del 7 febbraio 2022.
Il gruppo di lavoro di Ateatro
Per questo progetto Ateatro ha promosso un gruppo di lavoro composto da giuristi, docenti e operatori.
Fanno parte del gruppo di lavoro:
Marina Caporale (Università Telematica “Leonardo da Vinci”; Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)à
Daniele Donati (Università di Bologna)
Fabrizio Panozzo e Ilaria Foroni (AIKU, Università di Ca’Foscari)
Costanza Boccardi (Teatri Uniti)
Andrea Cerri (Coordinamento imprese teatrali Liguria)
Nicolas Ceruti (Esperienze teatrali di residenza)
Luigi Marsano (i Teatrini di Napoli)
Luca Mazzone (Teatro Libero di Palermo)
Settimio Pisano (Scena Verticale di Castrovillari)
Patrizia Cuoco, Mimma Gallina, Oliviero Ponte di Pino e Giulio Stumpo (Ateatro).
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