Tutte le modifiche al FUS spiegate bene, articolo per articolo
Il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2021 con i Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo
Per lo spettacolo dal vivo il triennio 2022-24 porterà diverse innovazioni. Le modifiche rispetto al precedente DM sono numerose e alcune molto rilevanti, sia per quanto riguarda il teatro e la musica, sia soprattutto per danza e circo, prefigurando una riforma strutturale per questi due settori.
Abbiamo già analizzato le linee generali del provvedimento in una riflessione generale sul FUS 2022-24 pubblicata il 23 novembre 2021.
La integriamo ora con l’analisi articolo per articolo delle principali modifiche contenute nel Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al Decreto Ministeriale 27 luglio 2017”, in corso di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana.
Non analizziamo gli allegati se non per alcuni aspetti relativi alla Qualità indicizzata (Allegato C), che ci offrono chiavi di lettura.
Rispetto alla Qualità (Allegato B), va rilevato che per tutti gli articoli si richiamano le “strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”, cui sono riconducibili alcune istanze poste da movimenti e organizzazioni: parità di genere, inclusione sociale, sostenibilità ambientale… Non sappiamo (ancora) il peso che il MiC darà a questa indicazione nella quantificazione dei contributi ai singoli settori, ma è importante conoscere (e applicare) i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. A prescindere.
Per chi vuol capire come (non) funziona il FUS, e come potrebbe cambiare in relazione all’entrata in vigore del Codice dello Spettacolo, rimandiamo a Oltre il Decreto. Buone pratiche tra teatro e politica di Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino (FrancoAngeli, 2016), che analizza l’impatto sul sistema teatrale italiano della riforma del FUS entrata in vigore nel 2015:
“Un saggio indispensabile per tutti coloro che operano nel teatro italiano, perchè permette di comprendere la nuova articolazione del sistema teatrale: dall'”area della stabilità” (Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale, Centri di Produzione), alle Residenze (che portano giovani e dinamiche compagnie a rivitalizzare spazi male utilizzati), dalle Compagnie (l’antica tradizione itinerante del teatro italiano), ai festival, alla distribuzione attraverso i circuiti regionali”.
Capo I | Disposizioni generali e comuni
Articolo 3. Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali
comma 1. Le domande devono essere firmate digitalmente, pena l’inammissibilità.
comma 2. Il certificato di agibilità EX ENPALS o documentazione equivalente devono essere presentati solo se richiesti dall’Amministrazione.
comma 4 lettera d. Le domande relative all’art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate entro i termini e secondo le modalità definite con successivo bando del Direttore Generale Spettacolo. La scadenza prevista all’atto dell’ampliamento del FUS a questo ambito era il 30 settembre del 2018.
comma 5. Le domande possono essere presentate per gli ambiti, i settori e i sotto-settori dell’Allegato 0A, secondo le fasce dimensionali ove previste. Significative le limitazioni per le prime istanze triennali nell’area della stabilità (vecchi e nuovi settori):
# art. 10 (Teatri Nazionali): possono presentare domanda solo i soggetti già finanziati come Teatri di rilevante interesse culturale;
# art. 11 (Tric): possono presentare domanda solo i soggetti già finanziati come Centri di produzione teatrale;
# art. 18 (Teatri di tradizione) e art. 19, comma 1 (Istituzioni concertistico-orchestrali) : possono presentare domanda solo i soggetti eventualmente riconosciuti nell’anno 2021, all’art. 28 della legge n.800/1967;
# per i nuovi settori Centri Coreografici Nazionali (art. 25-bis) e Centri di Rilevante Interesse nell’ambito della danza (art. 25-ter) possono presentare domanda solo i soggetti già finanziati come Centri produzione della danza (vedi art. 26).
Per gli altri settori non vengono posti limiti alla presentazione delle domande. Il Ministero intende quindi orientare i passaggi (dal più piccolo al più grande) e limitare nuovi accessi ed eventuali salti di settore (da Impresa a Teatro, per esempio).
comma 7. Si definiscono prime istanze triennali le domande di organismi non finanziati nel triennio 2018-2020. Sono dunque prime istanze triennali anche le domande dei soggetti finanziati per il solo anno 2021 ai sensi del DM 31.12.2020. Le domande che i soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020 presenteranno per un settore diverso da quello in cui erano finanziati in precedenza saranno valutate come prime istanze triennali del relativo settore, a eccezione delle disposizioni riguardanti le anticipazioni (art. 6 c 1).
comma 8. Per gli organismi under 35 è cancellata la possibilità di presentare domanda come «prima istanza» nel primo triennio successivo. Questa norma sembrava escludere la gradualità che questi gruppi avevano in più occasioni chiesto, ma ha richiesto indicazioni interpretative che hanno in parte rettificato la nostra lettura.
Elisa Binda di Eco di Fondo con Ermanno Nardi di Industria Scenica e Carolina Pedrizzetti di Oyes avevano peraltro dato un’interpretazione diversa dalla nostra, quella corretta:
“L’ultimo periodo del comma 8 del precedente decreto è stato cancellato semplicemente perché reso superfluo dalla riformulazione del comma 7, che già disciplina la possibilità, per i soggetti finanziati nel triennio 2018/20, di presentare domanda in un settore diverso, essendo valutati come prima istanza triennale. Quindi, considerando che ogni comma dell’art. 13 è valutato come un settore a sé (v. Allegato 0A), non vedevamo nessuna preclusione a presentarci come prima istanza in altro settore. Confrontandoci con altri, non essendo tutti concordi, abbiamo esposto la nostra lettura a MiC e ANCRIT, che la hanno confermata”. (comunicazione ad Ateatro del 20 dicembre 2021)
In sostanza, le realtà Under 35 che nel nuovo triennio sceglieranno di cambiare settore, vi saranno eventualmente ammesse come prima istanza.
comma 9. Coproduzioni Sono riconosciute collaborazioni produttive tra organismi appartenenti ad ambiti diversi e per i quali sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita documentazione SIAE. Tutto questo nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli e al fine del raggiungimento dei minimi di attività.
Anche questa modifica richiederà a nostro parere chiarimenti interpretativi. La coproduzione fra ambiti diversi era stata introdotta nel 2017, troppo a ridosso della partenza del triennio per essere diffusamente praticata. Ora viene rilanciata, ma con un distinguo linguistico il cui senso non appare chiaro: nella prima parte del comma (che non ha subito modifiche) si usa il termine coproduzione (“Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti…”), mentre in quella modificata si usa la parola collaborazione che, anche se forse non è nelle intenzioni, suona di minore rilevanza.
Il riferimento alla documentazione SIAE deriva probabilmente dai criteri di validità della documentazione (che presentano diversità fra gli ambiti), ma rispecchiano anche la concezione che caratterizza per il MiC tutte le attività multidisciplinari: ciascuna componente deve essere chiaramente identificata, la multidisciplinarità è la somma di discipline diverse che devono restare chiaramente distinte.
comma 10. La modificazione di questo comma sembra estendere a tutti gli organismi il riconoscimento “delle rappresentazioni a ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del 10% dell’intera attività”. In precedenza la deroga era limitata al Capo IV, cioè la danza.
Articolo 5. Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo
comma 1. Le Commissioni consultive valutano i progetti, previa suddivisione delle domande in sotto-insiemi. Se il punteggio di Qualità è inferiore a 10 punti, la domanda è respinta, a meno che la domanda ottenga almeno 25 punti di Qualità Indicizzata. Questa eccezione, che in precedenza non c’era, non si applica per gli artt. 10 (TN), 11 (Tric), 14 (Centri di produzione), 15 (Circuiti teatrali), 18 (Teatri di tradizione), 19 (Istituti concertistico-orchestrali), 21-bis (Orchestre regionali), 22 (Circuiti musicali), 25-bis (Centri coreografici nazionali), 25-ter (Centri di rilevante interesse nell’ambito della danza), 26 (Centri di produzione della danza), 27 (Circuiti di danza), 31 bis (Centri di produzione di circo) e 38 (Circuiti multidisciplinari).
L’eccezione dunque è valida per l’art. 13. Imprese di produzione, che si ritiene possano compensare una qualità discutibile con performance significative calcolate “secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all’Allegato C”: la modifica compromette il senso stesso del meccanismo di valutazione a tre livelli (l’intreccio di Qualità, Qualità Indicizzata e Quantità) e la funzione delle Commissioni.
Per l’art. 13 i fenomeni elencati per il calcolo della Qualità indicizzata sono lo sviluppo dell’offerta in territori svantaggiati, la diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale, la capacità di reperire risorse e l’efficienza gestionale, cui si aggiungono per il triennio 2022-24 lo “sviluppo dell’offerta nei piccoli centri” e l’”ampliamento della programmazione”: questa eccezione dovrebbe quindi premiare in particolare le imprese che ottengano buoni risultati distributivi a livello nazionale e diffuso.
comma 15. La Qualità indicizzata e la Dimensione quantitativa “vengono calcolate per il secondo e il terzo anno del triennio (…) sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi all’annualità precedente” e non come avveniva precedentemente sulla base dei dati dichiarati a preventivo. Dati più verificati, quindi.
Articolo 6. Erogazione del contributo
comma 8. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in caso di cessione di azienda. La disposizione era già vigente, ma si precisa “nel triennio”. In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020, il nuovo soggetto può ottenere un’anticipazione del 70% della somma dei contributi ricevuti nel 2020.
Un ulteriore incentivo alle fusioni, favorite in modi diversi da più di vent’anni. Molte se ne sono realizzate negli ultimi due trienni, alcune tuttavia si sono rivelate poco meditate e strumentali. Non sappiamo quali si stiano preparando, ma forse prima di garantire una condizione premiante si renderebbero opportune una maggiore vigilanza – o una sorta di accompagnamento – sui progetti e sui piani economici. Le aggregazioni dovrebbero comportare una diversa progettualità, un consolidamento ma anche una razionalizzazione dell’attività e dei costi (la norma garantisce in questo modo contributi non inferiori al 70%).
Articolo 7. Verifiche e controlli
comma 2. “In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all’articolo 6, comma 5, l’Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d’anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica”. Viene cancellata la facoltà dell’Amministrazione di farlo nel “nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva”.
Capo II | Attività teatrali
Molto rilevanti le modifiche degli articoli relativi a Nazionali e Tric per il teatro, e l’inserimento di soggetti omologhi nella musica, nella danza e nel circo: scelte che determineranno un cambiamento sostanziale degli assetti organizzativi di questi settori.
Articolo 10. Teatri Nazionali
comma 2 lettera h. Il numero delle giornate recitative, escluse le recite all’estero, che può essere rappresentato fuori dalla regione di appartenenza viene aumentato dal 30% al 50% del totale delle giornate recitative prodotte. Per i Tric vigeva già ed è confermato il limite del 50%.
comma 2 lettera i. Il numero delle recite coprodotte, escluse le coproduzioni con soggetti stranieri, che il teatro può realizzare viene aumentato dal 40% al 50% del totale delle recite programmate. Per i Tric vigeva già ed è confermato il limite del 50%.
Articolo 11. Teatri di rilevante interesse culturale
comma 2 lettera i-bis. Si introduce il riconoscimento “delle giornate recitative di ospitalità, oltre i minimi di attività, fino ad un massimo del 10% del totale dell’attività realizzata.”
Articolo 12. Disposizioni comuni ai Teatri nazionali e ai Teatri di rilevante interesse culturale
comma 2 lettera a. Gli organi statutari e il direttore dei TN possono essere riconfermati non più di due volte. In precedenza era consentita solo una riconferma.
comma 2 lettera b. Il direttore di TN e Tric può fare nelle sale direttamente gestite non più di 3 prestazioni artistiche nuove o riprese, prodotte o coprodotte l’anno. In precedenza il limite era di 2 prestazioni l’anno: una nuova produzione e una ripresa (era una sola nel DM del 2014 per il triennio 15/17).
Si mantiene la disposizione che vieta al direttore di TN e TRIC di svolgere attività presso altri organismi finanziati con il DM FUS nel campo del teatro e la disposizione che non prevede limitazioni alla prestazioni de direttore per le sale non direttamente gestite (quindi
per tutta l’attività di tournée).
comma 2 lettera c. Si introduce la possibilità che il Ministro designi più di un componente nei consigli di amministrazione dei Teatri nazionali, mentre in precedenza era prevista la designazione di un solo componente.
Questa ultima modifica, che comporterà cambiamenti agli Statuti dove il MIC dovesse effettivamente esigere più di un rappresentante, sembra francamente un po’ invasiva, tanto più considerando che il Ministero designa anche il presidente del Collegio dei revisori.
Ma soprattutto, come avevamo anticipato, queste modifiche ridimensionano notevolmente due dei punti cardine della “riforma” introdotta con i DM del 2014 e 2017.
Il primo. La permanenza prevalente in sede era uno degli aspetti caratterizzanti dei Teatri Nazionali, un’indicazione orientata al radicamento nel territorio, alla costruzione e formazione del pubblico a discapito dell’attività di tournée. In considerazione dei requisiti quantitativi particolarmente alti era sembrata eccessiva soprattutto per i teatri con sede in località medie: l’allungamento delle teniture si è verificato solo in pochi teatri, negli altri la norma ha finito per favorire l’aumento delle (piccole) produzioni. Ma le disposizioni attuali ridimensionano molto il principio originario, favorendo l’incremento o la ripresa dell’attività di giro, con un impatto sul mercato che potrebbe e dovrebbe essere calcolato.
Fra i criteri introdotti nella qualità indicizzata (Allegato C), si prevede fra l’altro – anche per Nazionali e Tric – lo “Sviluppo dell’offerta nei piccoli centri” e l’“Ampliamento della programmazione”. Non sappiamo quale sia lo scopo della modifica, ma a fronte di crescenti difficoltà distributive (anche per i grandi teatri), è facile profezia anticipare che gli spazi di ospitalità che apparentemente si aprono favoriranno gli scambi e che un 20% in più di produzioni dei Nazionali sul mercato sottrarrà opportunità ad altre aree del sistema (incluse quelle più tradizionalmente disposte a operare nei piccoli centri). Parallelamente sul fronte dell’ospitalità si sceglie di dare un limite ai TRIC con un massimo del 10% del totale dell’attività realizzata.
Il secondo. Le limitazioni alle prestazioni del direttore sembravano privilegiare un profilo manageriale e intellettuale (senza escludere quello artistico). L’attuale punto di arrivo è un cambiamento notevole: 3 prestazioni in sede non sono poche, e con una buona capacità di combinare attività in sede e in tournée e fra un anno e l’altro del triennio possono consentire a un direttore di essere protagonista assoluto.
La nuove disposizioni pongono anche un’altra domanda: cosa distingue un Teatro nazionale da un Tric? (a parte la dimensione) E quanti Tric ambiranno a diventare Nazionali, per la gioia delle rispettive amministrazioni cittadine e regionali, aumentando i costi e la propria attività – e quella complessiva – e buttandosi (al 50%) sul mercato? Si deve sperare che la discussione intorno al Codice dello Spettacolo faccia chiarezza sulle funzioni dei Nazionali (e di tutti i settori).
Articolo 13. Imprese di produzione
L’unica modifica è l’aggiunta della precisazione “triennale” per le prime istanze di ogni tipologia. Sono numerose le imprese che hanno presentato domanda per la prima volta nell’anno 2021 e le loro istanze per il triennio 2022-2024 saranno considerate appunto prime istanze triennali. Modifiche significative si ritrovano però negli allegati, Qualità indicizzata soprattutto, dove – con qualche differenza fra i sotto-settori – si cancella (come per tutti) il parametro “Impiego di giovani artisti e tecnici” (una scelta che meriterebbe un approfondimento) e si incentiva, come per Nazionali e Tric, lo “sviluppo dell’offerta nei piccoli centri” e l’“ampliamento della programmazione”. A fronte della grande criticità del sistema distributivo e dell’eccesso di offerta, appare molto discutibile che si spingano le imprese a questi sviluppi e ampiamenti: è una strategia che andrebbe spiegata (aldilà dell’attenzione dei piccoli centri, che è chiara ma rischia a sua volta di essere eccessiva).
Nessuna modifica è stata apportata agli artt. 14. Centri di produzione e 15 | Circuiti regionali. E neppure, fra le azioni trasversali, all’art. 43. Residenze, che comportano “specifici accordi di programma con una o più regioni” e che hanno assunto in questi anni un rilievo crescente nel sistema. Sono settori che in ogni caso saranno toccati dalle modifiche, che come si vedrà sono in gran parte indirizzate al sistema distributivo e al territorio.
All’articolo 17 | Festival, si allarga all’Unione Europea l’obbligo di prevalenza che prima era limitato alle compagnie italiane.
Modificazioni significative riguardano gli organismi di programmazione di tutti gli ambiti. Le esponiamo insieme perché sono simili.
Articolo 16. Organismi di programmazione ambito Teatro
L’attività minima richiesta è riferita a 3 fasce dimensionali e non è richiesto alcun requisito di capienza della sala:
a) un minimo di 2.000 giornate lavorative, come definite all’Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di 140 giornate recitative;
b) un minimo di 1.000 giornate lavorative, come definite all’Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di 100 giornate recitative;
c) un minimo di 500 giornate lavorative, come definite all’Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di 60 giornate recitative.
In precedenza i requisiti erano solo quelli dell’attuale fascia a).
Il comma 2 dell’articolo, già vigente, prevede che per il raggiungimento delle giornate recitative sono ammesse giornate recitative di danza per non più del 20% e giornate recitative di musica per non più del 5%.
Articolo 28. Organismi di programmazione ambito Danza
In questo articolo le fasce dimensionali sono due:
a) un minimo di 700 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, e un minimo di 70 rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;
b) un minimo di 400 giornate lavorative, come definite all’Allegato D e un minimo di 40 rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.
In precedenza c’era un’unica fascia di 800 giornate lavorative e 90 rappresentazioni.
Articolo 39. Organismi di programmazione ambito Multidisciplinari
Come per l’ambito Teatro, in precedenza i requisiti erano solo quelli oggi riferiti alla prima delle tre fasce dimensionali che vengono introdotte:
a) un minimo di 2.000 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, e un minimo di 150 tra recite, concerti o rappresentazioni;
b) un minimo di 1.300 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, e un minimo di 100 tra recite, concerti o rappresentazioni;
c) un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, e un minimo di 80 tra recite, concerti o rappresentazioni.
Nei tre ambiti, si è scelto quindi di allargare la possibilità di finanziamento a sale medie e medio piccole, in cui potranno riconoscersi – soprattutto con riferimento agli artt. 16 lettera c e 39 lettera c – innumerevoli organizzazioni: spazi privati e associativi e anche Teatri Comunali (che – fatta eccezione per i Teatri di Tradizione – sono usciti dai meccanismi di finanziamento statale da tempi immemorabili). E’ un cambiamento di rotta notevole, uno spostamento di attenzione del tutto nuovo verso il sistema distributivo e l’esercizio, in parte sicuramente derivato dalle emersioni registrate con i Fondi Emergenza Covid. A una prima lettura apre scenari positivi, ma presenta non poche controindicazioni:
# potenzialmente potrebbe riguardare centinaia di soggetti, difficili da valutare e selezionare, con il forte rischio di finanziamenti a pioggia o irrilevanti (a meno che non si scelga di investire in misura considerevole);
# si tratta di attività di forte rilievo territoriale, e sarebbe stato forse più opportuno incentivarne il sostegno da parte di Regioni ed Enti locali (più “vicini” e in grado di riconoscere funzione e rilevanza di questi soggetti), magari con lo strumento tanto apprezzato dell’accordo di programma;
Che ricadute potrebbe avere questa norma sull’attività dei Circuiti? I teatri più importanti che che attualmente programmano corrispondono alla lettera c degli artt. 16 e 39.
Capo III | Attività musicali
Articolo 19. Istituzioni concertistico-orchestrali
Si introduce il comma 3, che prevede la possibilità di riconoscere nuove Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), “la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai Comuni sede di Conservatorio di musica o dalle Regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico–orchestrali già operanti, Fondazioni Lirico-sinfoniche o Teatri di tradizione con propria orchestra stabile”.
Tra i requisiti segnaliamo:
# 2.000 giornate lavorative in ciascuno dei primi 2 anni del triennio;
# almeno il 50% dell’organico orchestrale assunto stabilmente;
# un organico di almeno 20 orchestrali di cui almeno il 30% occupato stabilmente;
# un minimo di 5 mesi di attività e di 25 concerti ogni anno;
# entrate dagli enti territoriali o da altri enti pubblici non inferiori al 20% del contributo statale.
Nel terzo anno del triennio le nuove ICO eventualmente finanziate dovranno avere i requisiti e realizzare i minimi previsti in via ordinaria per le ICO e riportati ai commi 1 e 2 dell’articolo.
Le Regioni prive di Fondazioni lirico-sinfoniche e di ICO sono Calabria, Basilicata, Molise, Umbria, Valle d’Aosta: l’indicazione potrebbe in effetti contribuire ad attenuare qualche gap territoriale.
Musica popolare contemporanea e jazz
Le modifiche del DM introdotte per sostenere la musica popolare contemporanea e jazz sono agli articoli 21, 21bis, 23 e 24.
Articolo 21 | Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili
Nella definizione dei complessi strumentali e corali che possono beneficiare del contributo, alle parole “di musica popolare contemporanea di qualità” si aggiungono “d’autore e jazz”. I minimi di attività sono rimasti invariati (cinquecento giornate lavorative e venti concerti con proprio organico, ridotti della metà per i complessi giovanili). Il limite di riconoscimento ai fini del contributo dei concerti all’estero viene ridotto al 20% e comprende anche i concerti tenuti presso altri organismi ospitanti in Italia.
Articolo 21-bis. Centri di produzione Musica
E’ un nuovo articolo che introduce nell’ambito Musica un settore analogo a quello già previsto per l’ambito Teatro. Il beneficiario deve svolgere attività di produzione e di programmazione e gestire una sala di minimo 99 posti. I requisiti minimi dell’attività sono:
# 1.500 giornate lavorative;
# 40 concerti di produzione (di cui non più del 20% eseguiti all’estero);
# 20 concerti di complessi strumentali ospiti.
Sono riconosciuti spettacoli di danza per non più del 10% dell’attività ospitata.
Articolo 23. Programmazione di attività concertistiche e corali
L’articolo riguarda organismi che organizzano attività concertistiche e corali e l’attività minima è di quindici concerti. Agli spettacoli di danza già riconosciuti per non più del 10% dell’attività programmata, si aggiungono ora gli spettacoli teatrali per non più del 5%.
La modificazione più significativa dell’articolo è l’aggiunta di due ulteriori commi:
3-bis. “È concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d’autore che realizzino, nell’anno, almeno 15 concerti con almeno 5 tra artisti e gruppi ospitati.”
3-ter “È concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica jazz che realizzino, nell’anno, almeno 15 concerti con almeno 5 tra artisti e gruppi ospiti.”
Articolo 24. Festival
Anche in questo articolo si aggiungono due ulteriori commi di contenuto analogo alle disposizioni introdotte negli articoli precedenti:
4-bis. È concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica contemporanea e d’autore. Le attività devono essere di durata non superiore a 60 giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato.
4-ter. È concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica jazz. Le attività devono essere di durata non superiore a 60 giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato.
Come abbiamo già rilevato, colpisce l’enfasi su questo genere. Ci si potrebbe chiedere perché la definizione di complessi, programmazione e festival dovrebbe escludere musica contemporanea d’autore e jazz. E perché mai il jazz non dovrebbe rientrare nella musica contemporanea? Come se senza commi “su misura” queste forme artistiche potessero essere trascurate, o addirittura escluse dai finanziamenti. Ma colpisce anche il probabile allargamento dei finanziamenti a organismi di piccole e piccolissime dimensioni.
Capo IV | Danza
Articolo 25. Organismi di produzione della danza
Si introduce l’opportunità per le compagnie di danza di documentare giornate di laboratorio per il raggiungimento del minimo di giornate recitative richieste: la medesima condizione era già riconosciuta alle compagnie teatrali. Le giornate di laboratorio possono essere non più di 10 per il raggiungimento del minimo di 45 rappresentazioni e non più di 5 sia per le prime istanze triennali, alle quali si richiede un minimo di 25 rappresentazioni, sia per le compagnie Under 25 il cui minimo è di 20 rappresentazioni.
Nell’ambito danza si prevedono due nuovi settori omologhi a quelli dell’ambito Teatro: i Centri coreografici nazionali e i Centri di rilevante interesse.
Articolo 25-bis. Centri coreografici nazionali
Al comma 1, “sono definiti Centri coreografici nazionali gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d’incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.”
Si disegna un organismo omologo ai Teatri Nazionali, con requisiti e obblighi più impegnativi di quelli previsti per i Centri di produzione della danza di cui all’articolo 26:
# attività di produzione e di ospitalità presso una sala di almeno 200 posti gestita direttamente;
# contributi di enti territoriali o altri enti pubblici di importo complessivo almeno uguale a quello statale;
# minimo di 1.800 giornate lavorative e di 100 rappresentazioni prodotte e coprodotte, effettuate in non meno di 3 regioni oltre a quella in cui si ha sede;
# minimo di 40 rappresentazioni di ospitalità.
Il 40% delle recite prodotte e ospitate può essere effettuato in altri spazi e all’aperto, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.
Gli organi statutari e la direzione hanno durata da 3 a 5 anni e sono riconfermabili per non più di una volta.
Il direttore/direttrice può fare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese.
Le riprese delle stagioni precedenti possono andare in tournée senza limitazioni.
Almeno un componente del CdA e il Presidente del Collegio dei revisori sono nominati dal Ministro.
Articolo 25-ter. Centri di rilevante interesse nell’ambito della danza
Al comma 1 “sono definiti Centri di rilevante interesse nell’ambito danza gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza”. I requisiti e gli obblighi sono inferiori a quelli richiesti ai nuovi Centri Nazionali della danza e superiori ai già previsti sino a oggi Centri di produzione della danza:
#attività di produzione e di ospitalità presso una sala di almeno 120 posti gestita direttamente;
#contributi di enti territoriali o altri enti pubblici di importo complessivo almeno pari al 40% del contributo statale;
# minimo di 1.300 giornate lavorative e di 70 rappresentazioni prodotte e coprodotte, effettuate in non meno di 3 regioni oltre a quella in cui si ha sede;
# minimo di 35 rappresentazioni di ospitalità.
Il 40% delle recite prodotte e ospitate può essere effettuato in altri spazi e all’aperto, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.
Gli organi statutari e la direzione hanno durata da 3 a 5 anni e sono riconfermabili per non più di una volta.
Il direttore/direttrice può fare ogni anno 3 prestazioni artistiche nuove o riprese.
Le riprese delle stagioni precedenti possono andare in tournée senza limitazioni.
Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dal Ministro.
Articolo 26. Centri di produzione della danza
Coerentemente con quanto stabilito per i nuovi Centri nazionali e di Rilevante interesse culturale, si aumenta dal 20% al 40% del totale delle recite prodotte e ospitate, il numero di recite che può essere effettuato in altri spazi e all’aperto, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.
E’ una modificazione significativa per la programmazione dell’attività di questi teatri.
In tutti e tre gli articoli (25-bis, 25-ter e 26) ci sembra di osservare lo stesso errore/refuso: la disposizione che consente di effettuare il 40% del totale delle recite prodotte e ospitate è riportata nel comma che stabilisce il minimo di spettacoli ospiti. In attesa di chiarimenti su questo punto, la sostanza di questa modificazione consiste nella presa d’atto della frequente attività all’aperto che caratterizza la danza contemporanea, come anche di modalità organizzative e collaborazioni diffuse.
Delle sostanziali modifiche all’Articolo 28. Organismi di programmazione analoghe a quelle degli altri settori e dell’attività multidisciplinare con l’introduzione di diverse fasce si è detto in precedenza.
Le modifiche nell’ambito della danza sono dunque notevoli e prefigurano cambiamenti rilevanti nel sistema. Ci si potrebbe chiedere se l’insieme delle organizzazioni operanti nel settore giustifichi un assetto così complesso: rimandiamo questa e altre riflessioni a prossimi approfondimenti.
Capo V | Attività circensi e di spettacolo viaggiante
Articolo 31-bis. Centri di produzione di circo
Al comma 1 sono definiti “Centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l’attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell’area metropolitana in cui l’organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.”
Gli ulteriori requisiti sono:
# un minimo di 120 rappresentazioni all’anno, incluse quelle all’estero nel limite di 20;
# almeno 800 giornate lavorative;
# almeno 30 rappresentazioni di ospitalità;
# capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.
Con l’introduzione dei Centri di produzione, si prefigurano anche per il circo assetti analoghi a quelli del teatro e della danza. Anche questo settore viene stimolato a darsi strutture stabili e su base territoriale allargata (città sede e aree confinanti). Con qualche complessità che contiamo di chiarire con prossimi approfondimenti: per esempio i tendoni, per definizione mobili, devono essere “ubicati” nella città sede o nei dintorni (saranno inamovibili per tre anni, potranno muoversi nel territorio?). Il nuovo settore riguarda anche il circo “classico” o solo quello contemporaneo? Va considerata anche l’indicazione qualitativa (Allegato B)-di operare “senza l’ausilio di animali”. A fronte di requisiti relativamente impegnativi sorprendono poi le 800 giornate lavorative: sono davvero poche per 120 rappresentazioni, anche ipotizzando frequenti spettacoli mono-disciplinari (tanto che ci chiediamo se si tratti di un errore).
Nel Titolo III sono stati modificati l’Articolo 33. Ammissibilità al contributo e l’Articolo 34. Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
Le modifiche riguardano i requisiti dei soggetti che presentano la domanda, i beni oggetto del finanziamento e la documentazione dovuta per ricevere il contributo.
Capo VI | Progetti multidisciplinari
Articolo 37. Disposizioni generali
Si modifica il comma 3 riguardante la composizione della Commissione incaricata della valutazione della qualità artistica. Si affida la valutazione alla “Commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti”, mentre in precedenza era affidata ai presidenti delle Commissioni consultive competenti per materia integrati da 4 componenti designati dalla conferenza unificata.
La modificazione dell’Articolo 39. Organismi di programmazione multidisciplinari è stata illustrata in precedenza insieme all’analoga modificazione degli Organismi di programmazione degli ambiti teatro (art. 16) e danza (art. 28). La revisione del DM 27.7.2017 introduce infatti in tutti questi articoli requisiti graduali per fasce di teatri di diversa dimensione dell’attività.
Capo VII | Azioni trasversali
Articolo 41. Promozione
Al comma 2 si conferma che i richiedenti degli ambiti danza e musica non devono avere scopo di lucro. Per l’ambito teatro dunque sono ammessi soggetti con scopo di lucro anche per il settore promozione.
Al comma 3 si aumenta il numero di progetti ammissibili:
# per l’ambito circo e spettacolo viaggiante da 15 a 20;
# per l’ambito danza da 15 a 25;
# per gli ambiti musica e teatro da 20 a 30.
Nel complesso quindi il panorama dell’attività di promozione si amplia a 105 soggetti.
La loro attività è di prevalente rilievo territoriale e ci si potrebbe chiedere (anche in questo caso) se, anziché allargare il numero delle organizzazioni finanziate, non fosse meglio definire accorti di programma territoriali simili a quelli per le residenze.
Articolo 42. Tournée all’estero
La modifica del comma 1 amplia la platea dei potenziali beneficiari, cancellando la disposizione che limitava la concessione del contributo ai soggetti finanziati agli articoli 10, 11, 13 e 14, dal 18 al 21, 23, 25, 26, 31.
Si cancella inoltre il comma 2, con cui si richiedeva al soggetto il requisito di almeno 2 anni di attività in Italia o all’estero antecedenti alla data della domanda.
Al comma 5 si stabilisce che il progetto di tournée deve ottenere almeno 60 punti di qualità artistica, mentre in precedenza si richiedeva un punteggio superiore a 60 punti.
Queste modifiche traggono origine probabilmente dall’incremento della programmazione internazionale del nostro spettacolo, avvenuta negli anni più recenti, e dalla volontà del MIC di promuoverla. In questo caso, il settore dovrebbe avere un incremento consistente e coerente nel riparto del FUS (che era inconsistente). La scelta tuttavia sembra in contraddizione con l’eliminazione fra gli indicatori previsti dagli allegati (per tutti i soggetti) della partecipazione a progetti europei. La “politica estera” del MIC andrebbe chiarita nel suo complesso (incluse le attività direttamente organizzate riconducibili all’ambito “ex ETI”).
Articolo 44. Azioni di sistema (progetti speciali)
Si introducono alcune modificazioni al testo emanato con il DM 31.12.2020 che potrebbero ampliare la platea dei richiedenti e che riducono la competenza decisionale del Ministero.
Al comma 2 si prevede il finanziamento di progetti speciali “realizzati anche attraverso reti”.
Al comma 3 si aggiunge ai criteri di selezione dei progetti lo scopo del riequilibrio territoriale di progetti realizzati anche attraverso reti sovra-regionali.
Al comma 5 si cancella l’aggettivo “professionali” con riferimento ai soggetti che possono presentare domanda di contributo.
Al comma 6 si cancella la facoltà della Direzione Generale di sottoporre i progetti alle Commissioni competenti “secondo una lista di priorità e una proposta relativa all’entità dei contributi per ciascuna istanza”; si prevede invece che “Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le Commissioni consultive competenti per materia esprimono un parere in merito all’individuazione delle istanze da ammettere a contributo”.
Il comma 8 viene modificato come segue: “Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso proporre alle Commissioni consultive competenti per materia il sostegno a progetti speciali che rappresentano eventi di eccezionale rilevanza” (prima era “sottoporre”).
Come Ateatro abbiamo molto criticato lo spazio dato ai progetti speciali che, negli anni (e in tutti i governi), spesso di speciale avevano molto poco. Le modifiche recenti e queste ultime in particolare ci sembra riducano in parte i margini di discrezionalità responsabilizzando di più le Commissioni ma potenzialmente ampliano ulteriormente la rosa dei progetti possibili. Fra questi spicca la facoltà di considerare progetti realizzati in rete, e parallelamente notiamo che l’indicatore “operare in rete” precedentemente previsto per la Qualità indicizzata (Allegato C) è stato tolto da quasi tutti i settori.
Articolo 49. Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni
Al comma 4 si prorogano al 2024 i criteri straordinari di erogazione di contributi a favore dei comuni danneggiati dal sisma del 2009 (DM 26.10.2011) “al fine di garantire agli organismi dello spettacolo che hanno sede legale a L’Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017″.
Anche o proprio perché non modificati, ci sembra opportuno ricordare che sono confermate due regole che condizionano in modo significativo l’importo dei contributi assegnati:
comma 2: Il contributo di ciascun anno non può essere inferiore al 70% della media dei contributi ottenuti nel triennio precedente;
comma 3: il contributo di ciascun beneficiario non può aumentare rispetto all’anno precedente più della percentuale che il Ministro stabilisce annualmente per ogni settore “in armonia con le risorse disponibili e l’entità numerica e finanziaria delle domande”.
Il 2022 sarà un anno come gli altri ……ma con tolleranza
Il Decreto Ministeriale emanato per il triennio 2022-2024 contiene, oltre alle modifiche del DM 27//2017, specifiche modalità di erogazione del contributo nel corso del triennio e alcune disposizioni straordinarie per l’anno 2022 che sono state adottate tenendo conto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 3 del Decreto).
Le disposizioni più significative sono:
# la scelta di determinare il contributo dell’anno 2022 in base ai dati consuntivo dell’anno medesimo e non in base ai dati del consuntivo 2021 e di suddividere i progetti nei sotto-insiemi dall’anno 2023 sulla base dei dati 2022.
# il comma 6:
“Ai fini della determinazione del contributo annuale per l’anno 2022, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua ed applica, con decreto direttoriale, un margine di tolleranza pari almeno al 20% dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata … Il Ministero della cultura, nel caso di eventuale ulteriore aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e sentite le Commissioni consultive competenti per materia, può applicare un margine di tolleranza pari almeno al 30% e può altresì disporre con Decreto Direttoriale la riduzione, anche con riferimento a specifici settori e sotto-settori, delle condizioni e dei requisiti minimi previsti nella misura massima del 5% nonché escludere, limitatamente nel tempo, uno o più parametri per il calcolo del valore dimensionale e della dimensione quantitativa dei progetti”
Probabilmente il Ministero, pur dando corso al nuovo triennio a partire dal 2022, ha ritenuto di corrispondere in questo modo alle ragioni degli operatori del settore, uniti nella richiesta di avviare il nuovo triennio dal 2023, e ha emanato le disposizioni del comma 6 per rendere più veloce l’iter amministrativo di modifica del DM vigente, nel caso di ulteriori riduzioni delle capienze delle sale o sospensioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria.
Ai commi 3 e 4 si prevede l’anticipazione del contributo:
# ai soggetti già finanziati nel triennio precedente sino a un massimo dell’80% del contributo 2021, nell’anno 2022. Per gli ulteriori anni del triennio si dispone la medesima percentuale calcolata sul contributo dell’anno precedente.
# alle prime istanze triennali nel 2022 sino a un massimo del 50% della media del contributo del settore dell’annualità precedente o nel settore di riferimento per le nuove istanze non finanziate nel 2021. L’anticipazione è aumentata al 65% per i soggetti finanziati nel 2021 con il DM 31/12/2020.
# negli anni successivi è riconosciuta l’anticipazione pari alla misura massima dell’80% del contributo dell’anno precedente.
Al comma 7 si richiama l’impegno dei soggetti sovvenzionati a riprogrammare l’attività cancellata o sospesa a causa dell’emergenza sanitaria “con riguardo ai contratti annullati o cancellati e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti”. Si precisa che la Direzione Generale Spettacolo monitorerà il comportamento dei beneficiari, ma non si prevedono obblighi in materia.
Con lo stesso spirito, al comma 8 si precisa che la Direzione Generale Spettacolo svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi di settore. In particolare, la Direzione Generale Spettacolo verifica che gli organismi dello spettacolo abbiano adottato, nel caso di spettacoli annullati e/o cancellati in conseguenza dell’emergenza sanitaria, misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati. Il Ministero dunque raccomanda e si impegna a controllare, mentre le disposizioni adottate per l’anno 2021 intervenivano in modo più significativo per il sostegno della tutela occupazionale e dell’integrazione salariale ai lavoratori artistici e tecnici precari (rif. DM 31/12/2020).
Si segnala anche l’art. 4 del DM 25/10/2021, che aumenta il numero dei componenti delle Commissioni consultive da 5 a 7 di cui 4 nominati dal Ministro e 3 dalla Conferenza Unificata. I termini per le candidature sono scaduti da poco: si attendono le nomine.
Per concludere, rimandando a successivi approfondimenti relativi soprattutto alla danza e al circo, ricordiamo che la Direzione Generale non ha ancora pubblicato:
# il Decreto con i punteggi di Quantità, Qualità indicizzata e Qualità che saranno applicati nel nuovo triennio,
# i modelli da compilare per la domanda 2022-2024 e per il rendiconto 2021, che in base al DM 31/12/2020 dovrà comprendere anche la documentazione dell’attività svolta nell’anno 2020.
Da questi decreti e dal grado di dettaglio potremo forse capire meglio anche gli obiettivi che non abbiamo colto appieno.
Speriamo che le nostre indicazioni da un lato possano essere utili a chi vuole compnredmnere l’evoluzione del nostro sistema teatrale e dall’altro possano fornire indicazioni utili a chi si accinge a compliare la domanda FUS per il prossimo triennio e che passerà diverse notti, come il piccolo scrivano fiorentino del racconto di De Amicis, a riempire i formulari ministeriali.
Come sempre Ateatro è uno spazio di discussione libero e aperto. Anche su questo tema continueremo a pubblicare approfondimenti e contributi al dibattito.
Tag: FUS 2022-24 aka FNSV (9), FUS aka FNSV (140), osservatorio (12)