Finalmente! Arriva la proposta di legge a tutela dei lavoratori dello spettacolo

Il provvedimento presentato in Parlamento dall’onorevole Chiara Gribaudo e il commento di ateatro

Pubblicato il 16/11/2020 / di / ateatro n. 174

Pubblichiamo il testo della proposta di legge presentata recentemente in Parlamento e frutto dell’iniziativa del Sindacato SLC-CGIL in collaborazione con alcuni operatori del settore. Nella presentazione, l’onorevole Chiara Gribaudo (PD) evidenzia le peculiarità del lavoro nello spettacolo, le condizioni di precarietà dei lavoratori, l’emergenza della disoccupazione e richiama la ricerca Vita da artisti realizzata dalla Fondazione Di Vittorio nel 2017 (leggi il contributo su tema di Mimma Gallina). Argomenti intorno ai quali anche Ateatro ha dedicato in questi ultimi anni numerosi appuntamenti di confronto e approfondimento, a cominciare dall’edizione 2018 delle Buone Pratiche del Teatro.
La legge accoglie le istanze dei lavoratori:
– estende il diritto all’indennità di disoccupazione – la NASPI – anche ai lavoratori autonomi e intermittenti, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo in via esclusiva e ne migliora i requisiti di accesso.
– istituisce lo “Strumento di riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo”: una nuova forma di assistenza per gli artisti e i tecnici del palcoscenico che coniuga il sostegno al reddito con la formazione continua.
– aggiunge alle qualifiche professionali obbligatoriamente iscritte al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo “i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività di insegnamento di arti e mestieri”.
– migliora l’indennità economica di malattia e maternità, incrementando il contributo assicurativo a carico dei datori di lavoro/committenti dello 0,5%.
– istituisce lo “Sportello unico per lo spettacolo occasionale” presso l’INPS con lo scopo di contrastare il lavoro sommerso.
– prevede diverse agevolazioni fiscali: l’esenzione dell’IRAP per le imprese dello spettacolo più piccole; un credito di imposta dell’importo massimo di 5.000 euro a beneficio dei committenti di spettacoli dal vivo; la detrazione dall’IRPF, per un importo massimo di 500 euro annui, della spesa sostenuta per le lezioni private dei figli, tenute dai lavoratori dello spettacolo (appartenenti al Gruppo A del FPLS).
La proposta è indirizzata a disegnare un welfare specifico per il settore dello spettacolo, inclusivo di tutti i lavoratori, dipendenti e indipendenti e rappresenta un contributo utile e fattivo per una riforma organica del lavoro e del welfare che armonizzi compiutamente i livelli di assicurazione e assistenza di tutti i lavoratori.
La legge mira a limitare la dispersione contributiva, riportando quanto più possibile l’assicurazione obbligatoria di tutti i diversi mestieri dei lavoratori dello spettacolo all’interno del loro specifico Fondo pensioni, il FPLS. Non interviene però sul diritto alla pensione, emergenza che i lavoratori denunciano da tempo. La dispersione contributiva è rilevante anche in questa materia e prima di elaborare una proposta di revisione dei requisiti per la maturazione della pensione, si dovrebbe approfondire quanti lavoratori dello spettacolo sono iscritti sia al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, sia al Fondo Gestione Separata dell’INPS e il valore dei versamenti che hanno accumulato negli anni, con lo scopo di valutare l’opportunità per i lavoratori di ricongiungere la contribuzione maturata con diversi regimi contrattuali.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
Presentata dal Deputato GRIBAUDO Chiara

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo

Onorevoli colleghi!
La crisi sanitaria ed economia legata al Covid-19 ha reso lampante l’assenza di tutele adeguate per i professionisti dello spettacolo. Artisti, tecnici e autori del settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo sono stati tra i lavoratori più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio e hanno subito il distanziamento sociale per un tempo più lungo di altri lavoratori, primi a fermarsi e ultimi a riprendere. Un sistema che già prima dell’emergenza sanitaria non garantiva diritti e tutele adeguati per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, con l’arrivo del lockdown è letteralmente imploso. La frammentazione della loro professione, la precarietà e discontinuità intrinseca di alcune figure e la forte presenza di contratti atipici rendono questa categoria un microcosmo dei problemi dei lavoratori precari e autonomi che nella XVII legislatura, attraverso interventi come la legge 81/2017, Statuto dei lavoratori autonomi, si era provato ad affrontare in merito ai diritti, o ancora attraverso la revisione delle aliquote previdenziali della gestione separata e le misure pensate per favorire l’emersione delle false partite IVA e del lavoro sommerso. Non è scontato ricordare infatti, che negli stessi anni è stata effettuata una ricerca delle condizioni di lavoro nel settore divenuta una pietra miliare per chiunque voglia occuparsi di questi lavoratori, la ricerca “Vita da artisti” realizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e presentata pubblicamente il 4 maggio 2017, dedicata, lo voglio ricordare, a Davide Imola, dirigente CGIL prematuramente scomparso al quale si deve il metodo partecipativo di questa ricerca. Nello studio si delineava attentamente, attraverso analisi quantitative e qualitative svolte in collaborazione con sindacati e associazioni di settore, quali fossero le problematiche reddituali, burocratiche, di tutele e di diritti assenti per i lavoratori dello spettacolo. Questa proposta di legge vuole essere anche una risposta della politica alle problematiche emerse allora, che purtroppo non si sono risolte in questi anni: anzi, le ritroviamo aggravate e tremendamente pressanti in questo 2020 di pandemia globale. Nonchè un punto di partenza per un’organica riforma del welfare dello spettacolo e del settore culturale e creativo
Nei mesi del lockdown e ancor più nella difficile riapertura, la cultura ha spesso fatto la differenza nelle iniziative di solidarietà, nel perseguimento del bene comune, nel mobilitare le forze per rispondere all’emergenza. Tutti abbiamo dovuto ricordare come la cultura sia un bene fondamentale per la crescita individuale e per lo sviluppo di un territorio, anche se troppo spesso è considerata come qualcosa di secondario se non addirittura un costo per la comunità. Nello spettacolo dal vivo operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la vita di ognuno di noi, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è poco o per nulla conosciuta, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni, tanto che anche le statistiche ufficiali offrono una rappresentazione limitata di questo settore. Secondo i dati INPS, nel 2019 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 327.812, con una retribuzione media annua di 10.664 euro ed un numero medio annuo di 100 giornate retribuite. Il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita in ogni mese è stato pari a 156.370, in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0%). Risalta quindi la discontinuità del lavoro artistico per moltissimi di questi lavoratori, che infatti trova riscontro in Vita da Artisti: la rilevazione riportava già qualche anno prima che circa il 40% dei lavoratori intervistati svolgeva anche un’altra attività lavorativa, visto anche lo scarso livello di reddito medio. Anche per i lavoratori dello spettacolo dal vivo ci troviamo davanti a una sfida che è propria di chi cerca di affermare la propria professionalità in settori altamente precari. Non si tratta quindi solo di tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori dello spettacolo ma dell’opportunità stessa per questi lavoratori di potere svolgere o meno la professione per la quale si sta studiando e ci si sta impegnando. L’età è un indice caratterizzante di questa distribuzione, poiché dopo una certa età o si è entrati in maniera strutturata nel mercato oppure si sceglie di non perseguire più questa strada. Gli intervistati segnalavano anche come diffuso lo svolgimento di attività formative e corsi attinenti alla propria professione nello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, le quali però non sono attualmente riconosciute come attività ascrivibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo e quindi escluse dalla contribuzione alla gestione ex-Enpals. I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono una rara eccezione nel mondo dello spettacolo, il contratto più frequente è il contratto temporaneo, oltre alle formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d’autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine) e alla partita IVA. Se da un lato esiste il problema dell’estrema precarietà dei lavoratori dello spettacolo, dall’altro lato la discontinuità costituisce una caratteristica propria del sistema, essendo “naturale” lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell’ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e rappresentazioni specifici, limitati, stagionali. Nell’arco dello stesso anno, i lavoratori possono ricorrere a molteplici formule contrattuali relative a classi diverse. I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano quindi come frammentati e molto eterogenei. Il lavoro irregolare è una pratica molto diffusa e le forme con cui questo problema si manifesta sono diversificate. Se da un lato vi è un esplicito riferimento al lavoro nero “tout court” dall’altro vi sono modalità diversificate con cui il lavoro non è regolamentato: spesso non viene riconosciuto nei contratti il numero di giornate effettivamente lavorate. I problemi di conciliazione sono numerosi, sia per i ritmi di lavoro che per la paura stessa di restare disoccupati. I periodi di non lavoro, a causa della stagionalità di molte professioni, possono essere molto lunghi. Si tratta dunque di dover affrontare specificatamente varie problematiche di tutela retributiva, contributiva, di emersione del lavoro sommerso e di maggiori possibilità di conciliazione, anche con incentivi alla formazione. Sin dal 2007, il Parlamento Europeo invita gli Stati membri attraverso una formale raccomandazione a “sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.” Sottolinea che occorre prendere in considerazione “la natura atipica dei metodi di lavoro dell’artista”. Nello stesso documento gli Stati membri venivano altresì invitati a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un’autentica politica dell’occupazione. A strumenti previdenziali appropriati e coerenti con le particolarità presenti nel mondo del lavoro nello spettacolo, il legislatore europeo associava il fondamentale strumento della formazione continua e permanente inteso, questo, non solo ad offrire al lavoratore la possibilità di aggiornare le proprie competenze, siano esse in campo artistico o tecnico, ma anche come occasione di sviluppo delle proprie opportunità lavorative. D’altra parte, ponendo al centro di ogni attività collegata al mondo dello spettacolo il lavoro inteso in tutte le sue forme, è utile assumere anche strumenti integrati, quali ad esempio sistemi fiscali, che partendo dalla specificità del mondo dello spettacolo si andassero a completare armonicamente con altre misure.
È quindi per rispondere alle esigenze manifestate dal settore, alla situazione di questi lavoratori esacerbata dalla crisi economica e alle giuste sollecitazioni del Parlamento europeo, che presentiamo al Parlamento questa proposta di legge al fine di rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori dello spettacolo e al tempo stesso di garantirne la semplificazione amministrativa e fiscale, favorendo l’emersione del lavoro sommerso e lo sviluppo di una riconoscibilità sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Lo facciamo con l’intenzione di dare inizio ad una vera e propria rivoluzione per le politiche di welfare del settore.
Il testo si compone di 11 articoli suddivisi in due capi. Al Capo I, inerente i diritti e le tutele dei lavoratori, il primo articolo rivede la normativa in materia di malattia e maternità, abrogando l’obbligo delle 100 giornate di contribuzione per accedere all’indennità di malattia; si innalza inoltre il massimale per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità.
All’articolo 2, si rende accessibile la NASPI ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, iscritti in via esclusiva al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, rivedendo specificatamente i requisiti di accesso.
All’articolo 3, si istituisce lo strumento di riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo, un’indennità specifica per contrastare i cali del reddito di questi lavoratori attraverso percorsi di riqualificazione professionale.
All’articolo 4 si estendono i codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che praticano l’insegnamento.
L’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie concernenti le misure di questa prima parte.
Il Capo II contiene le misure di semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata. All’articolo 6, si istituisce presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, utilizzabile per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo A. Si prevede inoltre di poter utilizzare lo sportello anche per il pagamento dei diritti d’autore.
L’articolo 7 prevede l’introduzione di un credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A, per le spese sostenute da parte dei committenti.
L’articolo 8 estende le possibilità di utilizzo del metodo previsionale nel pagamento degli acconti fiscali da parte dei professionisti del gruppo A e B.
L’articolo 9 rende esenti da IRAP le imprese che impiegano professionisti del gruppo A per meno di 1500 giornate lavorative annue; riduce l’IRAP del 50% per quelle imprese fra 1500 e 3000 giornate lavorative annue.
L’articolo 10 estende ai lavoratori dello spettacolo che effettuano lezioni private, la previsione della tassazione agevolata al 15% sui relativi compensi, i quali vengono inoltre resi detraibili nel limite di 500 da parte delle famiglie con figli minori di 18 anni.
L’articolo 11 concerne le disposizioni finanziare relative al Capo II.

TESTO

CAPO I – Diritti e tutele per i lavoratori dello spettacolo
Articolo 1 – Indennità di malattia e maternità

1. L’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. L’articolo 6, comma 15 di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, è abrogato.

Articolo 2 – Indennità di disoccupazione
1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’indennità di disoccupazione NASPI di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, iscritti in via esclusiva al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a partire dal 1° gennaio 2021 e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno quindici giorni di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, quindici giorni di contribuzione oppure un rapporto di lavoro, di collaborazione o prestazioni di lavoro autonomo o intermittente di durata pari almeno a quindici giorni e che abbiano dato luogo a un reddito medio giornaliero almeno pari alla metà del massimale di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge.
2. L’erogazione della NASPI ai lavoratori di cui al comma 1 è regolata dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 3 – Strumento di Riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo
1. I lavoratori dello spettacolo, anche autonomi o intermittenti, iscritti da almeno 36 mesi alla gestione Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, possono fare richiesta dell’indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo, di seguito denominata Srt.
2. Possono far domanda della Srt i predetti lavoratori, non pensionati, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Possano far valere nei precedenti 36 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 40 giorni negli ultimi 12 mesi, oppure possano far valere nei precedenti 48 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 60 negli ultimi 24 mesi, se negli ultimi 12 mesi ha usufruito per almeno un mese del congedo di malattia o maternità;
b) Appartengano al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182;
c) Abbiano avuto una flessione del reddito negli ultimi 12 mesi pari o superiore al 30% alla media del reddito dei precedenti 24 mesi;
d) Non siano in congedo per malattia, maternità o in degenza ospedaliera al momento di presentazione della domanda;
e) Non stiano percependo un’indennità di disoccupazione;
f) Non abbiano dichiarato nell’anno fiscale precedente alla domanda un reddito superiore a 65.000 euro.
3. La Srt è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero di giorni di contribuzione. La Srt è pari al 75 per cento della retribuzione media giornaliera e comunque non superiore al 75 per cento del reddito medio dei 36 mesi precedenti alla presentazione alla domanda. L’indennità dà diritto a percepire il 75 per cento della retribuzione media giornaliera imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, entro il massimale previsto per l’indennità di malattia e di maternità.
4. Alla Srt non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
5. La Srt è corrisposta mensilmente, per un numero di giorni pari a quelli lavorati negli ultimi 24 mesi e comunque per non più di 120 giorni di indennità totali. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della Srt.
6. La domanda di Srt è presentata all’INPS in via telematica. La Srt spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla domanda. L’erogazione della Srt è sospesa in caso di malattia o maternità.
7. L’erogazione della Srt è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale nell’ambito delle discipline dello spettacolo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sono introdotte le misure volte a condizionare la fruizione della Srt alle attività di formazione continua e aggiornamento professionale, le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonchè le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di cui al presente comma.
8. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui al comma 6, il lavoratore decade dalla fruizione della Srt nei seguenti casi:
a) superamento dei 65.000 euro di reddito nell’anno fiscale;
b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

Articolo 4 – Estensione dei codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività di insegnamento di arti e mestieri
1. Entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a inserire le attività di insegnamento di arti e mestieri fra le attività riconosciute nei codici qualifica IVS per i lavoratori dello spettacolo, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Art. 5 – Disposizioni finanziarie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2 è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento, il cui versamento è a carico del datore di lavoro e dei committenti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva di cui sopra.
3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

CAPO II – Semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata
Art. 6 – Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale

1. Al fine di garantire la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l’accesso al certificato di agibilità, è istituito in forma telematica presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, di seguito denominato Sportello.
2. Lo Sportello è utilizzato per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti, imprese, enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182. L’apertura della pratica è concessa alla presentazione di data, luogo e modalità di svolgimento dell’attività e al pagamento dell’anticipo dei dovuti contributi previdenziali; la chiusura della pratica, entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività, è concessa dietro completamento della documentazione e presentazione di documenti attestanti il pagamento dei lavoratori.
3. L’utilizzo dello Sportello è utilizzato ai fini di effettuare le richieste di agibilità per:
a) Rappresentazioni a titolo oneroso;
b) Attività didattica purché non a carattere continuativo;
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, emana uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell’attività dello Sportello la possibilità di pagamento dei diritti d’autore.
5. Lo Sportello è realizzato dall’INPS con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 – Credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A
1. A partire dall’anno 2021 in via sperimentale, al fine di favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo e l’emersione di tali attività, ai soggetti committenti di attività di spettacolo dal vivo nelle quali sono impiegati lavoratori autonomi o subordinati appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 spetta un credito d’imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di tali spettacoli, così come fatturate dai o pagate ai suddetti lavoratori. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui.
2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 8 – Metodo previsionale lavoratori dello spettacolo
1. A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020, le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano ai lavoratori subordinati e autonomi appartenenti ai gruppi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore al sessanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 9 – Esenzione IRAP
1. A partire dall’anno 2021, per le imprese del settore dello spettacolo che impiegano lavoratori subordinati e autonomi dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, aderenti al contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive:
a) non è dovuto se il numero di giorni di contribuzione è inferiore a 1500 in un anno;
b) è ridotto del 50% se il numero di giorni di contribuzione è fra 1501 e 3000.

Art. 10 – Tassazione e detraibilità delle lezioni prestate dai lavoratori dello spettacolo
1. A decorrere dall’anno 2021, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle le spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età o con disabilità grave, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private, tenute da parte di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, anche riuniti in associazione. La somma massima detraibile non può essere superiore a 500 euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui all’articolo 11, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
2. All’articolo 1, comma 13 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ““A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attivita’ di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attivita’ di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché svolta dai lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.”

Art. 11 – Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




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