#BP2019 | Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo
Il progetto di legge presentato dall'Onorevole Alessandra Carbonaro sull'osservatorio nazionale e sugli osservatori regionbali dello spettacolo
PROPOSTA DI LEGGE
Si riportano stralci della relazione di presentazione e della bozza di proposte di legge.
Dalla Relazione
[…] Le riforme delle competenze tra Stato e regioni succedutesi nel tempo hanno frammentato ulteriormente il quadro, determinando la nascita di osservatori regionali dello spettacolo del tutto slegati tra loro e rispetto all’Osservatorio nazionale. Tutto ciò ha determinato il profilarsi di forti disparità tra regioni e di una mancanza strutturale di coordinamento che rende vano ogni tentativo di giungere ad un quadro omogeneo di acquisizione ed analisi dei dati dal quale partire per elaborare le politiche di sviluppo del settore. In questo senso, va sottolineata l’importanza di considerare gli Osservatori come strumenti di servizio a sostegno dell’azione di governo, sedi di raccolta ed elaborazione dati, di analisi e ricerca, per valutare gli andamenti del settore e consentire una programmazione degli interventi pubblici più efficace, nuove strategie e nuove politiche. Pertanto, la proposta di legge nasce dall’esigenza di mettere a sistema le risorse disponibili per giungere ad una razionalizzazione degli interventi e una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso il monitoraggio dell’offerta culturale del territorio e degli impatti economici, sociali e occupazionali, oltre allo scambio reciproco di conoscenze e informazioni in merito all’offerta culturale e agli strumenti economici di intervento adottati. A tal fine, con la presente proposta di legge, viene istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo che si prefigge di operare affinché gli Osservatori regionali possano dialogare e cooperare con l’Osservatorio nazionale dello Spettacolo, a partire da una progettazione comune delle attività, in una logica di qualificazione delle iniziative e di reciproca valorizzazione e utilità […]
Dopo aver delineato i contorni istituzionali, le finalità, le competenze e le funzioni del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e disciplinato le modalità di funzionamento delle sue articolazioni centrali e periferiche, la proposta di legge introduce disposizioni riguardanti i “Livelli essenziali di prestazione dello spettacolo” in attuazione del dettato costituzionale che stabilisce che la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale […]
Dalla Bozza della proposta di legge
Art. 2
(Finalità)
1. La presente legge, attraverso l’istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, ha lo scopo di:
a) disporre a livello territoriale di dati di conoscenza costanti, omogenei e attendibili nel settore dello spettacolo dal vivo, al fine di poter attuare azioni programmatiche efficaci per quanto riguarda la definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento, la qualificazione delle iniziative, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l’adozione di strumenti di verifica e valutazione in rapporto agli interventi realizzati e all’efficacia e all’efficienza della spesa;
b) promuovere la realizzazione di un coordinamento stabile, inteso come sede di elaborazione metodologica, di supporto tecnico e scientifico, di impulso strategico, di sostegno alla formazione del personale, in modo da garantirne l’operatività e le modalità di verifica sulla base di un protocollo comune;
c) sostenere l’attuazione di economie di scala, attraverso l’introduzione di metodologie e strumenti di analisi comuni, ottimizzando i costi sul piano della loro progettazione e gestione e della rilevazione e elaborazione de dati;
d) rafforzare l’impegno istituzionale e finanziario delle istituzioni di governo del settore a livello nazionale e territoriale;
e) stabilire in modo coordinato relazioni sistematiche e collaborazioni con altri organismi quali istituti di ricerca, di statistica, di rilevazione e elaborazione di dati che operano nel settore.
Art. 3
(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di supporto pubblico al settore dello spettacolo dal vivo, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l’Osservatorio nazionale per lo spettacolo – istituito ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n.163 – e gli osservatori regionali dello spettacolo e delle province autonome di Trento e di Bolzano,come disciplinati dall’art.6 della presente legge.
Art. 4
(Osservatorio nazionale dello spettacolo)
[…]
3. L’Osservatorio partecipa alle attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l’accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell’Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
[…]
Art. 5
(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’Osservatorio nazionale dello spettacolo)
1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’Osservatorio nazionale dello spettacolo sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell’ambito del Consiglio Superiore dello spettacolo di cui all’articolo 3 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, come successivamente disciplinato dal DM 73 del 30 gennaio 2018. Tali funzioni comprendono:
a) l’istruttoria ai fini della determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione dello spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 7;
[…]
Art. 6
(Osservatori regionali dello spettacolo)
Art. 7
(Livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo)
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
2. É definito “Livello essenziale di prestazione” il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i “Livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo” costituiscono l’applicazione in materia di spettacolo.
3. I “Livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo ”costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 2.
4. I “Livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo”, nell’intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni degli osservatori regionali.
[…]
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