Il nuovo Contratto Nazionale per artisti e tecnici

Una risposta sperimentale alle trasformazioni del sistema e dei modi di produzione nel teatro

Pubblicato il 14/05/2018 / di / ateatro n. #BP2018 , 165

Come hanno raccontato Angelo Pastore (che coordinava la delegazione dei datori di lavoro) e Emanuela Bizi (di SLC-CGL) alle Buone Pratiche del Teatro | Obiettivo lavoro del 24 marzo 2018 a Milano, la discussione infinita per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi a impiegati e operai dipendenti dei teatri, e dal personale artistico e tecnico impiegato da teatri e compagnie è finalmente arrivata a una conclusione: i contratti sono stati firmati il 19 aprile.
Come deve essere per una trattativa riuscita, nessuna delle due parti dovrebbe essere troppo contenta. Ma soprattutto sono tutti già proiettati verso il prossimo futuro: la verifica dell’efficacia dei CCNL, e forse la loro applicabilità, anche perché presentano molti aspetti sperimentali.
Il contratto per i dipendenti dei teatri sostituisce quello dei Teatri Stabili Pubblici, ex ETI ed Esercizi teatrali. È quello che impatterà di più su costi e modalità di gestione delle organizzazioni più rilevanti: Teatri Nazionali, TRIC e Teatri di Tradizione (lo approfondiremo prossimamente ).
Il Contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico, rinnova e sostituisce il CCNL 20 novembre 2008 per il personale artistico e tecnico scritturato dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa.

Teatro e lavoro ai tempi della grande crisi

Tutto cambia, ma il teatro è così antico che i modi di produzione e i rapporti di lavoro cambiano lentamente. La versione del CCNL del 2008 era in totale continuità con il passato, con poche modifiche normative sostanziali dal 1969 al 2008. Con la crisi, i cambiamenti nella realtà sono stati frenetici e il testo in vigore fino a ieri appariva ormai decisamente obsoleto, un baluardo davvero fragile contro la precarietà crescente: non era lo strumento adatto per regolare una realtà in rapida trasformazione.
Il tema principale era (e resta) la tutela dei lavoratori dello spettacolo, così atipici, e i loro diritti, di fronte al progressivo e oggettivo impoverimento delle imprese.
Molti teatri e compagnie hanno praticato politiche del lavoro discutibili e tenuto a volte comportamenti irresponsabili e vessatori, soprattutto rispetto ai periodi di prova (forfetizzati, o addirittura non retribuiti) e nei confronti dei lavoratori più fragili. Le principali vittime, anche se non le uniche, sono stati i più giovani che, “promossi” liberi professionisti a partita IVA, si sono visti sottrarre alcuni diritti fondamentali, fra cui l’indennità di disoccupazione. 
La situazione è stata ben fotografata dalla indagine “Vita da artisti” della Fondazione di Vittorio .
Alcune fra le imprese che hanno cavalcato la crisi hanno parallelamente – e spesso incautamente – inseguito volti dalla notorietà più o meno effimera, riconoscendo ai protagonisti e “nomi in ditta” retribuzioni inammissibili in qualunque paese europeo, tanto più se corrisposte da organizzazioni finanziate con denaro pubblico (anche se non è ovviamente in discussione che i compensi degli artisti debbano essere soggetti a libera trattativa).
Ma tutte le imprese dello spettacolo, seppure con ovvie differenze, si sono impoverite. Quelle finanziate si sono misurate con un calo del FUS del 55% in trent’anni, al quale negli ultimi anni si è aggiunto il progressivo disimpegno degli enti locali, e con un mercato asfittico. Fra quelle non finanziate, le market oriented sono sempre meno, in difficoltà rispetto a linguaggi e pubblici mutanti . Quelle indipendenti, sempre più numerose, scivolano verso una precarietà al limite del non professionismo.
In questo scenario i lavoratori, soprattutto i giovani (e non solo gli artisti), compongono la propria vita professionale e materiale come un puzzle di opportunità, faticosamente ricercate o casuali . Qualche volta il puzzle quadra, ma molto spesso no. Sono anche loro tra i soldatini dell’esercito dei “lavoratori cognitivi”, entusiasti sfruttatori di sé stessi, stakanovisti ansiosi e molto social.
Il nuovo CCNL cerca di intervenire riconducendo la mentalità dei lavoratori e la strategia delle imprese a una visione nuova, ma assieme classica del lavoro. Come ogni contratto impatta sull’economia delle imprese, ma – nel caso di un settore finanziato – impone una riflessione anche a livello statale. Il 20 aprile 2018, con una Lettera unitaria al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini , le Confederazioni sindacali comunicavano così il rinnovo dei contratti:

Dopo molti anni di vacanza contrattuale abbiamo sottoscritto due Contratti Nazionali di Lavoro che riguardano artisti e tecnici scritturati e i dipendenti dei Teatri. Un traguardo importante per i lavoratori, che sono l’asse portante delle varie attività dello spettacolo dal vivo. Alla luce delle mutate condizioni del settore sono state introdotte in forma sperimentale forme di flessibilità regolata ed innovativa. Tra le novità uno specifico regolamento per i professionisti  con partita iva, che stabilisce l’equo compenso e allarga la rete delle tutele per questi lavoratori. Il valore di questo contratto impegna i Ministri di competenza ed anche il Governo a trovare un finanziamento adeguato per il Fondo Unico per lo Spettacolo del 2018, anche integrandolo con risorse accantonate come quelle della legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 200. Vi chiediamo pertanto di rafforzare con gli strumenti a vostra disposizione un settore produttivo che vive da anni condizioni davvero difficili. 

Le soluzioni del CCNL

Il CCNL si pone in primo luogo il problema di come re-incanalare la precarietà selvaggia (l’uso smodato dei contratti brevi/ brevissimi, intermittenti o “a chiamata”), e orientarla verso una maggiore occupazione e più estesi livelli di tutela. Lo fa regolamentando forme diverse di rapporto di lavoro, che potranno essere scelte e calibrate sulla base delle effettive e potenziali scelte produttive e delle politiche occupazionali (indipendentemente dalla tipologia di impresa: tutte le forme previste possono essere adottate da qualunque impresa), oltre che naturalmente delle trattative individuali , che sono e restano un elemento costitutivo del lavoro nello spettacolo: qualunque accordo migliorativo delle norme contrattuali, a livello normativo e salariale resta possibile. Ma lo fa anche “suggerendo” ai lavoratori modalità di gestione della loro ormai molteplice attività.
In concreto, in modo un po’ macchinoso e forse tardivamente (i minimi differenziati rispetto alla durata delle scritture avrebbero potuto essere introdotti anni, forse decenni fa), ma con spirito sperimentale, a fianco della modalità tradizionale, si disciplinato le forme previste già dalla Legge Biagi del 2003, molto diffuse, ma che non avevano ancora visto regolamentazioni di settore, e se ne introduce una inedita: la “mensilizzazione”.
Alle diverse tipologie sono dedicati i primi quattro articoli del contratto sintetizzati di seguito: ma si raccomanda di leggere tutte le 46 pagine, e di partecipare ai numerosi incontri di formazione che sindacati e organizzazioni datoriali (AGIS) organizzeranno un po’ in tutta Italia. Le “parti” sono consapevoli che non si tratta solo di diffondere il testo del contratto e informare, ma di sensibilizzare lavoratori e imprese sulla necessità di condividere i temi del lavoro e dei diritti, e la necessità di regole.

La scrittura individuale
L’antica tradizionale scrittura individuale costituisce ancora la forma fondamentale. È il riferimento su cui si innestano le varianti. Si tratta di un’assunzione a tempo determinato, ma “ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l’inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l’inizio delle prove e l’ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura”. Come ai vecchi tempi, si prevede il possibile periodo di sospensione natalizia e/o pasquale. Questa forma comporta un minimo salariale più contenuto – nel senso che nelle varianti il minimo è maggiorato: questo potrà forse incentivare politiche del lavoro più continuative da parte dei teatri e delle principali imprese.

La scrittura a tempo parziale verticale
La scrittura individuale può però essere anche a tempo parziale verticale: “Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine” (su quali siano queste condizioni prudentemente non ci si sofferma, ma possono riguardare qualunque tipo di impresa), ”la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula ‘verticale’”. Il part time verticale – per tutti i lavori – si verifica quando in un determinato periodo il dipendente lavora solo in alcuni giorni, ma per tutta la giornata. “Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro previste mensilmente con riferimento all’intera durata della scrittura”, con un minimo di 17 giorni al mese, che l’impresa dovrà comunicare con cadenza settimanale o bisettimanale.
Non si esclude dl “collocare la prestazione in giornata diversa da quella programmata”, ma “qualora tale spostamento determinasse una penalizzazione economica per il lavoratore, l’impresa provvederà a indennizzare tale perdita fino al 100% della stessa”. Questo perché “nelle giornate dove non sono richieste prestazioni e non è previsto il riconoscimento della retribuzione giornaliera, al lavoratore assunto a tempo parziale è consentito lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma”. Il contatto part time quindi vincola il lavoratore, ma gli consente di procurarsi e di organizzarsi altri lavori. Prevede anche (così come le altre forme) il diritto di opzione a favore dell’impresa, ma limitato alla ripresa della produzione già oggetto della scrittura (la disciplina è piuttosto complessa). Inoltre “in caso di attività fuori sede, al lavoratore assunto a tempo parziale (…) nelle giornate ove non è prevista la prestazione, qualora l’impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l’indennità di trasferta” (sembra ovvio, ma sappiamo da indagini come ”Vita da artisti” che non lo è affatto).

La scrittura individuale con compenso base mensile
Si tratta di una forma del tutto nuova per l’Italia, ma antica e internazionale: si pensi ai Teatri Nazionali di molti paesi che prevedono contratti base, “carature” per anzianità e compensi a recita: “L’impresa potrà concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione”. Il compenso base mensile “sarà pari al valore del minimo giornaliero retributivo “ENPALS” (attualmente di € 48,20) “moltiplicato per 26”. Naturalmente il compenso concordato per ogni giornata di effettivo lavoro non potrà essere inferiore al minimo giornaliero previsto da questo stesso CCNL. Anche in questo caso, “Su richiesta motivata dello scritturato, nelle giornate dove non sono previste prestazioni e compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative l’impresa potrà concedere brevi ‘aspettative’ per lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma”.
Questa forma di contratto presenta molti vantaggi al fine dei minimi pensionistici. Va sperimentata, ma è forse quella che più potrebbe corrispondere ad attività “stabili” (ma non chiuse) a tutti i livelli.

Il lavoro intermittente a tempo determinato
È la modalità che più si è diffusa in questi anni, in assenza totale di regole: ti scritturo quando voglio e come voglio. In premessa si rileva la necessità per il settore di disporre di una forma contrattuale flessibile, a condizione di non abusarne: “Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell’attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere”.
Per evitare l’abuso si introducono molte variabili. In primo luogo, qualora nel periodo di scrittura intermittente “si determinino le condizioni produttive per una sua utilizzazione riconducibile alle tipologie di scrittura” descritte precedentemente, lo scritturato potrà richiederne l’applicazione. Inoltre il contratto di lavoro intermittente deve indicare, oltre alla durata, alla produzione, ai luoghi, anche “la modalità della eventuale disponibilità di risposta alla chiamata”: il “preavviso di chiamata” non può essere inferiore a un giorno, ma il contratto può (e se concordato fra le parti deve) prevedere “l’indennità di risposta alla chiamata”: l’impresa può vincolare il lavoratore a “rispondere” sempre positivamente, ma in questo caso, nei giorni in cui non è “chiamato”, deve corrispondere il 20% del compenso. Inoltre nei giorni di lavoro al compenso pattuito nel contratto individuale “sarà applicata una maggiorazione del 40%” (quindi il compenso minimo per questa tipologia di contratto, è superiore del 40% a quello ordinario), e qualora i lavoratori non percepiscano l’indennità di chiamata, potranno rinegoziare il compenso di volta in volta. Compatibilmente con gli obblighi derivanti dall’indennità di chiamata, lo scritturato resta inoltre libero di prestare la propria opera anche a favore di terzi comunicandolo al datore di lavoro (ovviamente in questi giorni non maturerà l’indennità). Infine, “qualora il lavoratore intermittente intenda avvalersi della facoltà di versare l’eventuale differenza contributiva tra la retribuzione convenzionale e il valore dell’indennità di disponibilità, il datore di lavoro parteciperà al costo dell’operazione per la metà della stessa”. 
E non è ancora tutto: se il lavoro intermittente è utilizzato per le “riprese”, dovrà essere garantito un congruo numero di giornate di prove; se nel corso della scrittura si lavora per 13 giornate o più al mese, “lo Scritturato potrà richiedere l’applicazione della regolamentazione normativa ed economica a lui più favorevole” tra la scrittura intermittente, la “mensilizzazione” e il tempo parziale verticale. E infine “ogni 6 giornate, anche se non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente sarà riconosciuta una giornata di riposo retribuita”: finalmente si riconosce anche all’intermittente il sacrosanto diritto al riposo previsto dallo Statuto dei lavoratori (e da tutte le religioni!).
Il contratto intermittente non si addice al datore di lavoro che non sia strutturalmente precario, ma non è detto che qualche Teatro nazionale o qualche TRIC non scelga, o si trovi costretto, a ricorrervi: per questi casi si introducono dei tetti, rispettivamente di 240 e 380 giornate.
L’obiettivo è disincentivare l’intermittenza, o più precisamente fare in modo che il peso di programmazioni saltuarie o a spot non gravi sui lavoratori (come è stato finora). Si prevede anche che i datori di lavoro che scelgono di ricorrere a questo tipo di contratto ne diano comunicazione al MIBACT (se sovvenzionati) e all’Osservatorio Nazionale che questo CCNL istituisce e che dovrebbe essere un organo fondamentale di monitoraggio.
Questo articolo del CCNL è probabilmente il più controverso: inizialmente i sindacati sembravano disponibili a prevedere una maggiorazione dei compensi del 20% (anziché del 40%), ma escludendo Teatri Nazionali e TRIC dalla facoltà di adottare questa tipologia di contratto. Probabilmente sarebbe stato più logico: questa norma  -uguale per tutti-  si presenta ora di difficile applicazione, perché è molto onerosa per le compagnie più giovani e indipendenti (che non sono però rappresentate dalle organizzazioni datoriali e non hanno potuto far valere le loro ragioni).

Il lavoro autonomo
Il lavoro nello spettacolo, almeno il lavoro dell’attore e del tecnico, non è autonomo: prevede orari, luoghi, mansioni esecutive precise…. Tuttavia nel settore le partite IVA sono molto diffuse e le parti hanno trovato una soluzione pragmatica nell’adozione di un protocollo condiviso.
“Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia, si riporta in allegato una disciplina di riferimento riguardante la stipula di contratti di lavoro autonomo con professionisti titolari di partita IVA”.
È una scelta improntata al realismo, un regolamento che tende a estendere la parte normativa di questo CCNL anche a chi fattura le proprie prestazioni. Ma il punto più rilevante nella sostanza è quello salariale: “le parti concordano che, ferma restando la libera pattuizione tra Committente e Professionista, il compenso minimo rapportato alla giornata lavorata non potrà comunque essere inferiore al 150%” dei minimi previsti dal contratto.” La partita IVA è quindi decisamente disincentivata ai livelli di compenso bassi.
Si confermano la disciplina relativa agli allievi – e il contratto di apprendistato con le limitazioni tradizionalmente previste (a tutelarne l’impegno eccessivo). La novità più interessante riguarda i teatri che organizzano scuole riconosciute, che “potranno, nel corso dell’anno, utilizzare complessivamente allievi Attori per un numero di giornate comunque non superiori al 25% delle giornate per le quali l’impresa abbia versato nell’anno precedente contributi previdenziali per attori scritturati”: in concreto il provvedimento incentiva la creazione di compagnie di ex allievi, un fenomeno che si sta già verificando presso i Teatri Nazionali.
Gli articoli successivi disciplinano il contenuto della scrittura individuale (nel solco della tradizione), la proroga della scrittura (con vincoli collegati a tipologie e durata delle scritture), le audizioni, cui il neonato Osservatorio Nazionale dovrebbe dare la massima pubblicizzazione e finalmente…

 Le prove
“Anche ai fini di coniugare positivamente il livello di qualità della produzione con la tutela delle condizioni di lavoro dell’artista, le parti nel sottolineare la necessità di garantire alle produzioni teatrali una qualificata preparazione individuano in un minimo di 21 giornate di prove per gli spettacoli di nuova produzione il pacchetto necessario al conseguimento dell’obiettivo“. Sparisce la vecchia “paga prove” che era prevista per un settimo della durata delle scritture ma gli scritturati “percepiranno un compenso giornaliero non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL più il 65% della eventuale differenza tra il minimo di cui sopra e il compenso giornaliero pattuito nel contratto individuale”.
Si vedrà alla prova dei fatti se questa scelta è positiva. È certamente fra i punti che andranno monitorati con attenzione: in questi anni con sempre maggiore frequenza le paghe per le prove sono state forfetizzate, ed è successo  addirittura che le prove non fossero proprio retribuite. Ora il rischio è che l’applicazione possa ribaltare la premessa: anche organizzazioni importanti potrebbero trovare in questa norma un buon argomento per limitare la durata delle prove o adattarne l’organizzazione (ovvero: le prove potrebbero durare di più, ma ciascun attore non proverebbe più di 21 giorni). E di certo si moltiplicheranno le eccezioni nei fatti: per spettacoli brevissimi, monologhi, recital, eventi vari ..
Per l’attività fuori sede si prevede come da tradizione il pie’ di lista documentato o l’indennità di trasferta (alzati entrambi a €. 107,00), oppure l’ospitalità e l’indennità per i pasti.
Le modalità di pagamento del compenso comportano il pagamento mensile a mezzo bonifico bancario “entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di competenza”. È ammessa una “tolleranza non superiore a 5 giorni” dopo i quali “decorreranno gli interessi del 2% in più del tasso legale” e “Ove l’inadempimento dell’impresa si protragga per oltre 15 giorni, lo scritturato potrà risolvere in tronco il contratto per colpa dell’impresa”. Ma si sa che il problema è spinoso, soprattutto per le partite IVA: su questo aspetto i lavoratori sono davvero molto ricattabili. Questo, come altri punti, si intreccia con la regolamentazione del FUS e con i relativi monitoraggi, e richiederebbe forme di vigilanza interne alle categorie: l’enfasi sulla corretta gestione non ha impedito negli anni scorsi comportamenti scorretti.
La disciplina dell’orario di lavoro e degli straordinari è differenziata e complessa (ma lo era anche in passato). È certamente importante per tutti, ma è problematica ed economicamente rilevante soprattutto per i tecnici, ai quali va garantita in primo luogo la sicurezza in caso di prestazioni intensive.
Un punto nuovo e significativo è costituito dalla banca ore individuale, già prevista in altri ambiti, ed ora estesa anche allo spettacolo. Si tratta di “una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente”. Una buona idea!
Dei riposi abbiamo detto con riferimento all’intermittenza: garantiti ogni 6 giorni, per le scritture continuative però “per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni, è esclusa la maturazione del giorno di riposo”. Si prevedono possibili cumuli come da tradizione. Le maggiorazioni previste per le festività nazionali sono diverse a seconda delle tipologie di contratto (e si aggiungono le festività religiose per i contratti flessibili).
È confermata e precisata la logica, e relativamente ridotto il costo delle riprese televisive/riprese radiofoniche: “Lo spettacolo potrà essere ceduto dall’impresa ad una emittente televisiva per trasmissione in Italia e nel resto del mondo, in lingua italiana per tre passaggi televisivi” con un compenso pari a 9 giorni di retribuzione (ma non inferiore a euro 1080 lordi), ridotti a 6 per i vecchi atti unici (ovvero spettacoli brevi, si suppone) e a 3 per le riprese radiofoniche. Si può profetizzare che il costo – che resta piuttosto elevato – non incentivi le riprese: il rapporto tra teatro e televisione resta però talmente controverso anche in termini di linguaggio che questo potrebbe non essere così grave!
Niente di sostanzialmente nuovo anche per i viaggi, come per Penale, diritti e doveri, risoluzione in tronco della scrittura , trattamento integrativo di malattia, interpretazione ed applicazione del contratto, sistema di informazione, comitato di compagnia ed assemblea (ma raccomandiamo di nuovo una lettura attenta, a maggior ragione a chi non conosceva il precedente!)È in continuità, ma vale la pena di soffermarsi sull’ambito di applicazione del contratto che si applica “agli scritturati dai teatri nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, danza, commedia musicale, rivista ed operetta. Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite”. Sono vincolati all’applicazione del contratto gli aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie, naturalmente, ma, almeno fino a oggi, anche le organizzazioni finanziate dalla Stato, che sono vincolate al rispetto dei CCNL di categoria (e prevedono questa stessa norma anche molte Regioni, Comuni e Fondazioni di origine bancaria).

I compensi
Per quanto riguarda la parte salariale, le parti hanno concordato una tabella compensi che prevede “un adeguamento dei minimi tabellari nella misura del 12% da realizzare in tre fasi con le seguenti scadenze: più 5% dall’01.04.2018; più 3% dall’01.01.2019; più 4% dall’01.01.2020.” I minimi sono come sempre diversi a seconda delle qualifiche: per dare un riferimento, il minimo per gli attori, i ballerini, i capi macchinista e elettricista è già scattato dal 1 aprile a € 68,22 lordi e passerà a € 70,17 dal 2019 (mentre scatta a 55,61 e 57,20 € quello degli allievi). Incrementi davvero modesti rispetto ai 65 € del 2008, che però, in caso di contratto intermittente – come si è detto – vanno maggiorati del 40% (oltre all’eventuale indennità di chiamata), e in caso di partita IVA del 50%.
In una “nota a verbale” si parla di mansioni plurime. Non è una novità, ma questa modalità riguarda un numero sempre maggiore di lavoratori: “Esclusivamente nelle formazioni sociali, cooperative, associazioni culturali, teatro di ricerca e d’innovazione cui si applica il presente CCNL, è consentito ai lavoratori in possesso di certificati requisiti professionali inerenti diverse specializzazioni sia di carattere artistico che tecnico- amministrativo, di poter essere scritturati per l’espletamento alternativamente delle diverse funzioni/mansioni proprie delle specializzazioni in possesso”. Le condizione potranno naturalmente essere negoziate nel contratto individuale, ma non potranno essere inferiori al minimo giornaliero previsto per la specializzazione più alta.

IN CONCLUSIONE
Questo contratto rappresenta uno sforzo importante di lettura della realtà e delle sue contraddizioni, ma allo stesso tempo cerca di ricondurre teatri e imprese al rispetto di qualche fondamentale diritto. È migliorativo delle condizioni dei lavoratori e compatibile con le problematiche del sistema, almeno ai livelli più istituzionali e strutturati. Può contribuire in modo determinante a orientare le imprese stabili verso politiche occupazionali più attente alla continuità e alla qualità del lavoro. Può anche stimolare Stato ed enti locali ad adottare regolamenti e investimenti coerenti.
Questo contratto resta però di difficile applicazione per le imprese indipendenti, giovani, meno proiettate al mercato, meno finanziate. Se ne sta discutendo a vari livelli. È possibile lavorare in molte direzioni, anche riflettendo sulle specificità di queste imprese: forse adattando il costo e il modello del part-time e della mensilizzazione, ridimensionando il maggiore costo dell’intermittenza per le compagnie di innovazione, o trattando un minore costo del lavoro, magari in sede di applicazione delle normative relative all’impresa sociale (che dovrebbe riguardare anche questo settore). Non sarà un lavoro a tempi brevi e resta aperto il tema della rappresentanza. L’importante è che nel frattempo queste compagnie e un gran numero di lavoratori non siano espulsi –o non si considerino esterni – al sistema professionale. Il vecchio, caro Regolamento di palcoscenico nella sostanza non è mutato. L’ordine del giorno, la “mezza” e il “chi è di scena”, l’impegno a non modificare la parte e i costumi, i trucchi e il “basso vestiario” che restano a carico degli attori, il trasporto del bagaglio, i camerini, i ringraziamenti … tutto resta com’era, “all’antica italiana”. E questo, tra tante novità, in fondo è confortante.

Leggi il testo del Contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico [pdf-embedder url=”https://www.ateatro.it/webzine/wp-content/uploads/2018/05/CCNL-Scritturati-19.04.2018.pdf” title=”CCNL Scritturati 19.04.2018″]

 




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