La sentenza sul caso Benedetti-Pedullà

Intorno alla ricostruzione del "caso Martone"

Pubblicato il 11/10/2004 / di / ateatro n. 074

Ne avevamo dato notizia in ateatro 42: il professor Walter Pedullà aveva querelato (chiedendo un milione di euro di danni) Carla Benedetti e l’editore Bollato Boringhieri per la ricostruzione del “caso Martone”, pubblicata nel volume Il tradimento dei critici (ne trovate traccia in ateatro 36.3).
Il tribunale di Torino ha respinto la richiesta: la sentenza (che pubblichiamo qui di seguito) parla di “legittimo esercizio della libertà di critica” e accenna al fatto che una simile materia “forse avrebbe potuto trovare un più pertinente ambito di sfogo in una sfera diversa da quella giudiziaria”: in altre parole, sarebbe stato più opportuno rispondere alla critica sullo stesso terreno, argomentando pubblicamente le proprie ragioni.

SENTENZA N. 32986/04 (Fasc. N. 7230/ 02, Cron. N 1996/04, Rep. N.61613)

22 giugno 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE

II giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione notificato in data 2-6.8.02, iscritta al n. 7732/02 di R.G., promossa da:

PEDULLÀ Walter

elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76, presso lo studio dell’Avv. Luisella Collu che lo rappresenta e difende unitamente agli Aw.ti Nicolo Lipari, Marcello Mole e Bruno Capponi come da delega in atti;
Attore

contro

BENEDETTI Carla
elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Marino Bin e Luciano Mittone che la rappresentano e difendono unitamente all’ Avv. Alberto Mittone come da delega in atti;
Convenuta

e contro

BOLLATI BORINGHIERI EDITORE s.r.l.

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata In Torino, corso Stati Uniti n. 62 presso lo studio degli Avv.ti Tiziana Gerlin Baldizzone, Maria Cristina Ottavis e Matteo Maria Riscossa che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
Convenuta
Oggetto
: diffamazione a mezzo stampa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice.
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, delibati nella condotta dei convenuti gli estremi dell’illecito penale di diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa ed ex art. 57 c.p. ovvero dei delitti che verranno ravvisati dall’Ufficio e valutata comunque la natura di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. posto in essere dalla Prof. Benedetti con lo scritto di cui è causa, nonché dalla Casa Editrice direttamente o a titolo di concorso, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali cagionati al Prof, Pedullà dai fatti dedotti nel presente giudizio, da liquidarsi tutti in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in somma di euro 1.000.000 o in quella diversa ritenuta di giustizia ed attualizzata al momento della decisione; con condanna, altresì, alla pena pecuniaria ex art. 12 I. 47/48, anch’essa di liquidarsi secondo giustizia, e pubblicazione dell’emananda sentenza- a spese dei convenuti e a cura della parte attrice-su tre i quotidiani da Individuarsi dal Tribunale e sui settimanali Panorama e l’Espresso, salvo altri.
In subordine, ove ritenesse di non poter così statuire allo stato degli atti, voglia ammettere la prova per testi capitolata nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 29.5.03 (…).
In ulteriore subordine, qualora ritenesse doversi ammettere anche le prove testimoniali articolate dalla difesa della Prof. Benedetti nella memoria del 29.5.03, ammettere a controprova i medesimi testi indicati dianzi.
Con vittoria delle spese di lite.

Per la Prof. Benedetti
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda.
Con il favore delle spese ed onorari di causa.

Per la Bollati Boringhieri s.r.l.
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1. respingere tutte le domande proposte contro la Bollati Boringhieri, mandando assolta la convenuta da ogni domanda, pretesa e/o responsabilità;
2. con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.8.02 il Prof. Pedullà evocava in giudizio la Prof. Benedetti e la Casa Editrice Bollati Boringhieri chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza della diffamazione a mezzo stampa della quale si assumeva vittima in relazione al contenuto del capitolo intitolato “II potere che ognuno conosce e nessuno racconta. Il Caso Martone” contenuto nel saggio “II tradimento dei critici”.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestata sia nell’an che nel quantum debeatur.
Tutte le partì producevano documenti.
La natura della causa non comportava l’espletamento di attività istruttorie.
Precisate le conclusioni definitive all’udienza del 30.3.04, la causa veniva trattenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all’art 190 c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Sotto il profilo processuale, si deve prendere atto che l’attore non ha depositato entro il termine assegnato all’8.5.04 né la comparsa conclusionale, né il proprio fascicolo di parte che, essendo stato depositato solo II 27.5.04 (come da timbro della Cancelleria sulla copertina), risulta Inutilizzabile. La presente pronuncia è pertanto basata esclusivamente sugli atti prodotti dai convenuti, peraltro in larga parte identici a quelli originariamente prodotti dall’attore e comprensivi dello scritto per cui è causa.
E’ parimenti inutilizzabile la memoria di replica attorea nella parte in cui non presenta il contenuto sostanziale proprio di tale atto, bensì quello di una tardiva comparsa conclusionale.
Il Prof. Pedullà ha evocato in giudizio la Prof. Benedetti e la Casa Editrice Bollati Boringhieri ritenendosi diffamato dal contenuto del capitolo 7 del saggio intitolato “Il tradimento dei critici”, redatto dalla prima ed edito dalla seconda.
Nel valutare il tenore dello scritto appare opportuno richiamare, preliminarmente, l’indirizzo giurisprudenziale assunto in materia della Suprema Corte (Cass. 9746/2000) seppur con occasionale riferimento all’attività giornalistica.
“È necessaria, quindi, la continenza nell’esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale). Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri e il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari (frase testualmente riportata: n.d.e.). Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.
” Diverso dal diritto di cronaca è il diritto di critica, pur trovando anch’esso il suo referente costituzionale nell’alt. 21 Cost. ed integrando un’esimente della diffamazione, ove esercitato nei limiti suoi propri. ” In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti; si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell’uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. In altri termini la critica, astrattamente considerata, presuppone già la conoscenza del fatto – notizia, con tutti i requisiti ad esso relativi.
“Naturalmente anche chi esercita il diritto di critica è tenuto al rispetto della realtà storica del fatti oggetto del suo giudizio, ma ciò non comporta che questi, prima dì esprimere il proprio dissenso, debba fornire una narrazione puntuale ed esaustiva delle vicende.
“La critica non mira ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali.
” Rimangono validi, in relazione al diritto di critica in sé considerato, i requisiti della pertinenza, e cioè dell’interesse pubblico alla conoscenza di quell’interpretazione dei fatti o delle opere dell’uomo, nonché quello della correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza).
” Come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo.
” Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l’illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.
” Il bilanciamento sta nel fatto che per la critica, diversamente dalla cronaca, sussiste il limite dell’interesse pubblico o sociale ad essa stessa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l’attenzione dell’opinione pubblica.
” Detto interesse sociale non attiene alla conoscenza del fatto oggetto di critica (come nel diritto di cronaca), essendo detta conoscenza del fatto presupposto della critica e, come tale, fuori da essa (per cui è sufficiente il solo richiamo del presupposto per poi impostare lo sviluppo argomentativo dell’osservazione critica), ma attiene a quel particolare giudizio critico e, quindi, anche alla fonte da cui esso proviene.
” Mentre è necessario che i fatti su cui si appunta la critica siano veri (continenza sostanziale, nella cronaca attinente all’oggetto e nella critica attinente al presupposto), non è necessario che la critica sia esatta, purché risponda agli altri requisiti suddetti.
” In pratica accade, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esista insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.
” In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso I soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti, che sono raccontati per svolgere le censure che si vogliono esprimere (v. Cass. 22.1.1996, n. 465)”.

Nella fattispecie per cui è causa non appare revocabile in dubbio che lo scritto della Prof. Benedetti, così come il più ampio lavoro in cui si inserisce, costituisca esercizio del diritto di critica, come desumibile sia dall’intrinseco contenuto del capitolo, sia dal tenore dell’intero saggio.
Non è, inoltre, dubitabile l’esistenza di un interesse sociale secondo l’accezione accolta dalla richiamata giurisprudenza, vertendo lo scritto su un personaggio – il Presidente del Teatro Stabile – e su una materia – la gestione di uno dei più importanti teatri italiani e le sottostanti logiche di potere – di indubbio interesse pubblico (Cass. 465/96) a nulla rilevando -in senso contrario – la circostanza che il capitolo per cui è causa possa apparire parzialmente “fuori tema” rispetto al titolo del saggio e agli altri capitoli (estraneità che dipende dalla chiave di interpretazione soggettiva del lettore e può essere, peraltro, esclusa ove ci si ponga nella prospettiva dell’autrice, implicita ma non per questo meno chiara).
Risulta, parimenti, soddisfatto il requisito della continenza formale poiché il capitolo risulta espresso con modalità espressive sufficientemente contenute e non gratuitamente offensive ancorché incisive od enfatiche, ma pur sempre entro i canoni letterari inevitabilmente connaturati ad un saggio inteso quale libera espressione del pensiero critico.
La valutazione della continenza sostanziale impone, invece, una più approfondita disamina del capitolo.
Esso si apre con una doverosa precisazione dell’autrice, la quale non ha preteso di esporre circostanze oggettive da lei direttamente appurate ma ha fatto espresso riferimento alla lettera di dimissioni di Mario Martone dalla carica di Direttore Artistico del Teatro Stabile di Roma, pubblicata sul quotidiano La Repubblica, e alle polemiche che hanno avuto eco giornalistica nei mesi successivi. Nella premessa la Prof. Benedetti ha aggiunto di aver conservato copia dei relativi ritagli di giornale osservando che “forse non sono completi, però ce n’è abbastanza per dar forma a una storia”.
Risulta dunque chiaro dalla premessa che le informazioni e le circostanze fattuali assunte a fondamento delle argomentazioni critiche e delle considerazioni personali dell’autrice non hanno alcuna pretesa di verità oggettiva verificata dalla medesima autrice, ma derivano esclusivamente dalle notizie riportate dalla stampa, cioè da scritti dai quali la stessa autrice, al pari di qualunque lettore di quotidiani e periodici, poteva legittimamente trarre le proprie valutazioni soggettive.
In questa prospettiva, esplicitata dalla stessa autrice, la veridicità Intrinseca delle circostanze riportate negli articoli di stampa citati nel saggio appare priva del rilievo Indicato dall’attore: la Prof. Benedetti, proprio perché si limitava ad assumere tali scritti come spunto di riflessione menzionandoli compiutamente, non era infatti tenuta ad una verifica del loro contenuto vale a dire dell’esattezza delle dichiarazioni verbali e scritte rilasciate dai protagonisti dello scontro in seno all’Istituzione (il Direttore Artistico Martone, il Presidente Pedullà e tutti i personaggi politici e dello spettacolo dì contorno) ma, al più, ad una delibazione sull’autenticità delle interviste e degli scritti dei medesimi, peraltro mai contestata.
Rientrava, per contro, nell’esercizio del diritto di critica la facoltà della Prof. Benedetti di aderire ad una delle due contrapposte tesi e di assumere, del tutto legittimamente, una posizione favorevole all’ex direttore Martone basandola su una lettura fortemente soggettiva – ma non manifestamente irragionevole – delle interviste e delle notizie divulgate dalla stampa e, in particolare, delle informazioni sulle sorti economiche del Teatro Stabile durante la Direzione artistica di Mario Martone.
Tali notizie, per come riportate e presentate, potevano effettivamente trarre in equivoco il lettore sia per l’imprecisione della terminologia usata, sia per il “contesto” (essendo assunte a motivo o pretesto di conflitto personale tra i personaggi interessati), sia per l’inesigibilità dal lettore medio di quelle conoscenze contabili necessarie per cogliere con maggior accuratezza la reale situazione economica dello Stabile di Roma prospettata dal Prof. Pedullà.
Si può dunque comprendere perché la Prof. Benedetti, leggendo l’articolo comparso sul Corriere della Sera del 4.11.2000 sormontato dal sottotitolo “II bilancio è in rosso”, abbia colto nelle dichiarazioni del Prof. Pedullà riportate dal giornalista il convincimento che il Prof. Pedullà lamentasse una situazione economica compromessa addebitandola proprio a Mario Martone, tale essendo il senso delle frasi “La verità è che Martone se ne va perché gli abbiamo più volte chiesto di correre ai ripari in una situazione che stava precipitando sul piano del bilancio. Negli ultimi mesi è stato un disastro: siamo sotto le previsioni di ricavi di più di 300 milioni”.
Analoghe deduzioni si potevano ragionevolmente e legittimamente trarre dall’Intervista pubblicata sul Messaggero del 4.11. 2000, laddove II Prof. Pedullà ha parlato reiteratamente di “pesante, preoccupante flessione delle presenze e degli incassi” denunciando di essere già “a circa 350 milioni in meno rispetto alle pur non ottimistiche previsioni di introito annotate in bilancio” e portando alcuni esempi di assoluta sproporzione tra costi e introiti di programmazione.
La Prof. Benedetti, che non era tenuta ad effettuare ricerche analitiche attraverso la disamina dei bilanci né quale lettrice né quale autrice di un testo ove tali articoli venivano fedelmente riportati per estratto, può dunque essersi comprensibilmente sorpresa leggendo, su La Repubblica del 21.4.01, che il bilancio del Teatro Stabile di Roma relativo al periodo della gestione Martone era stato approvato in pareggio e che non sussisteva il “paventato deficit” che aveva scatenato le polemiche all’epoca delle dimissioni del Direttore Artistico.
Ancorché il quotidiano abbia assunto una posizione trasparentemente vicina a quella di Mario Martone – come evincibile dalla rassegna stampa prodotta delle parti – la notizia era vera ed i bilanci in atti lo confermano. Appare legittimo, per questo motivo, lo stupore manifestato dalla Prof. Benedetti che, nella prospettiva del comune lettore, ha colto la discrepanza tra iI pareggio di bilancio e quella situazione di dissesto desumibile dalle dichiarazioni del Prof. Pedullà così come divulgate dalla stampa e interpretabili secondo il senso comune.
E appare, conseguentemente, legittimo il giudizio critico formulato dalla Prof. Benedetti la quale, dopo aver premesso la possibile incompletezza delle proprie fonti giornalistiche e averle menzionate analiticamente, ha elaborato proprie considerazioni che, proprio In quanto basate su dati dichiaratamente “relativi”, non possono assumere ad affermazione di verità agli occhi del lettore del saggio.
In questa chiave interpretativa – corrispondente ai canoni letterari del pamphlet e presumibilmente ben avvertibile dai lettori del saggio, che per la materia trattata deve presumersi destinato ad un pubblico assai selezionato e preparato – si può giustificare il sospetto dell’autrice secondo la quale il Prof. Pedullà avrebbe lasciato credere il falso quando aveva dichiarato ai giornali un deficit di bilancio di 350 milioni al precipuo fine di contrastare la Direziono Artistica di Mario Martone inducendolo alle dimissioni. Il carattere manifestamente critico del saggio legittima, parimenti, le ulteriori considerazioni della convenuta, da leggersi non nella prospettiva dell’ingiusta accusa ma in quella dello sfogo polemico e dell’Iperbole letteraria volta ad enfatizzare una deduzione legittimamente ricavabile dal materiale informativo al quale la Prof. Benedetti – saggista e non giornalista -aveva attinto senza essere tenuta, per la propria veste e per la natura del saggio, ad ulteriori e più approfondite verifiche che le avrebbero permesso di risolvere nei termini spiegati dall’attore l’apparente contraddizione tra quanto da lui precedentemente dichiarato alla stampa e le risultanze del bilancio. Il resto del capitolo costituisce, ancor più manifestamente, esercizio di critica: in base ai richiamati presupposti la Prof. Benedetti seguendo una chiave di lettura assolutamente e chiaramente personale ha ripercorso le vicende dello scontro allora in atto tra le due più alte cariche del Teatro Stabile prendendo le difese – con legittima faziosità – dell’ex Direttore artistico: proprio la manifesta partigianeria dell’autrice rappresenta, anzi, la miglior garanzia avverso il paventato carattere diffamatorio dello scritto in quanto la sua palese adesione alle tesi di una delle parti contrapposte costituisce, per il lettore medio e non prevenuto, motivo di estrema prudenza nel vaglio del capitolo e nella ponderazione delle tesi formulate dalla Prof. Benedetti, peraltro con alcuni incisi che rammentano il carattere soggettivo e non apodittico delle considerazioni esposte (“(…) si può immaginare che (…)”; “(..) questa storia in effetti parrebbe spiegare un po’ più delle altre (…)”; “(…) il Presidente RAI (…) stava conducendo una battaglia probabilmente personalistica per salvare la propria poltrona (…)” ecc.).
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle considerazioni sull’appello del 105 “intellettuali” In favore del Prof. Pedullà, laddove le osservazioni critiche, ancorché espresse in modo assai incisivo, non sembrano degenerare in mera diffamazione soprattutto ove si considerino le premesse della stessa autrice circa la legittimità degli Interventi con i quali il Prof. Pedullà avrebbe acquisito nei confronti dei predetti “Intellettuali” quel potere – da intendersi come ascendente o forza di condizionamento – del quale, secondo la ricostruzione chiaramente personale dell’autrice, si sarebbe avvalso per raccogliere le adesioni all’appello: adesioni la cui effettiva natura risulta, del resto, parzialmente esplicitata dalle successive precisazioni di alcuni firmatari riportate dall’autrice e non espressamente contestate dalla controparte.
Per le ragioni che precedono si deve ritenere che il capitolo in esame, letto e valutato nella sua interezza (Cass. 9743/97), risulti effettivamente distinto da una notevole asprezza di toni, da un’innegabile faziosità e da contenuti Impliciti, ma rientri comunque – per sua natura, per la trasparente parzialità e per la chiara esplicitazione dei presupposti informativi – nel legittimo esercizio della libertà di critica in una materia che, per quanto deducibile dalle difese di tutte le parti, riguarda non tanto e non solo la gestione del Teatro quanto, piuttosto, la “politica dello spettacolo in un conflitto tutto intestino ad un medesimo schieramento che, forse, avrebbe potuto trovare un più pertinente ambito di sfogo in una sfera diversa da quella giudiziaria.
Queste ultime considerazioni, l’estrema discrezionalità valutativa inevitabilmente insita nella presente pronuncia e la possibilità – non .denegatele a priori – che lo scritto sia intenzionale atto di partecipazione a quel conflitto e non mera espressione critica da parte di un soggetto terzo e autonomo costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

respinge la domanda proposta da PEDULLÀ Walter nei confronti di BENEDETTI Carla e della CASA EDITRICE BOLLATI BORINGHIERI;

dispone l’integrale compensazione delle spese di causa.

Cosi deciso in Torino il 4.6.04.
Il giudice unico

Sentenza depositata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. in data 22 giugno 2004-09-26

Redazione_ateatro

2004-10-11T00:00:00




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